A cura di Avv. Raffaella Cordella
Con la sentenza n. 2470/2026, pubblicata il 9 febbraio 2026, il TAR Lazio, Sez. II bis, ha respinto il ricorso proposto da IC Servizi Consorzio Stabile a r.l. (anche solo “Consorzio”) contro il Comune di Marino, confermando l’esclusione dal lotto 3 della procedura di gara volta all’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale e scolastico (CIG B81B83050A). Il cuore della controversia riguarda i confini applicativi del soccorso istruttorio nel nuovo Codice dei contratti pubblici: l’istituto può colmare carenze e sanare irregolarità, ma non può trasformarsi in uno strumento di riscrittura della domanda di partecipazione quando questa esprima una volontà negoziale chiara.
I fatti di causa
La stazione appaltante ha escluso il Consorzio dal lotto 3 rilevando che, per conto della consorziata esecutrice Impre.Gen.A Srl, erano stati caricati nel sistema il modulo domanda di partecipazione, il modulo dichiarazioni integrative, il modulo dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza di vincoli e il patto di integrità, riferiti non al lotto 3, ma al lotto 2. Il ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento espulsivo, oltre al verbale di apertura della documentazione amministrativa e alla nota di riscontro comunale, chiedendone, previa adozione delle opportune misure cautelari, l’annullamento e la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato con anche il subentro.
La vicenda contenziosa
In giudizio, il Consorzio ha sostenuto – in sintesi – che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, invocando i principi di massima partecipazione e di risultato. A suo dire, l’errore sarebbe stato “veniale” perché avvenuto all’interno della medesima procedura e perché altri elementi, in particolare il DGUE della consorziata, avrebbero consentito di ricostruire senza incertezze l’effettiva volontà di concorrere per il lotto 3; inoltre, i documenti corretti sarebbero stati comunque esistenti prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte (come desumibile dalla firma digitale).
Il Comune di Marino si è costituito chiedendo il rigetto. La domanda cautelare è stata respinta e, all’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
La pronuncia del TAR: lex specialis e limiti del soccorso istruttorio
Il TAR respinge il ricorso valorizzando, anzitutto, la lex specialis, la quale prevedeva che in caso di partecipazione di un consorzio stabile, la domanda dovesse essere prodotta e sottoscritta digitalmente sia dal consorzio sia da ciascun consorziato per cui il primo concorreva. Poiché tale clausola non era stata impugnata, il Collegio la considera pienamente applicabile: ne discende l’infondatezza della tesi secondo cui, per la “natura” del consorzio stabile, la domanda della singola consorziata sarebbe stata superflua.
Chiarito il perimetro degli adempimenti, la sentenza affronta il tema decisivo: la domanda presentata per un lotto diverso può essere oggetto di soccorso istruttorio? La risposta è negativa. Richiamando l’art. 101 del d.lgs. 36/2023, il TAR distingue – in linea con la giurisprudenza – tra soccorso “integrativo o completivo” e soccorso “sanante”: entrambi operano su carenze, omissioni o irregolarità della documentazione amministrativa, con il limite (espresso e sistematico) di non poter intervenire su elementi che snaturino la domanda o alterino la par condicio.
Nel caso concreto, però, non vi è una lacuna colmabile né una mera irregolarità: infatti, la domanda della consorziata indicava in modo specifico il lotto 2, correlando tale scelta non solo al numero di lotto, ma anche al relativo CIG e all’oggetto/localizzazione economica del lotto stesso.
Proprio per tali circostanze il giudice ha escluso che la domanda di partecipazione della consorziata esecutrice potesse integrare una mera irregolarità sanabile ex art. 101 d.lgs. 36/2023, corrispondendo, invece, ad un’inequivoca manifestazione di volontà non emendabile.
Il TAR si sofferma anche su un precedente invocato in udienza, una decisione del Consiglio di Stato che aveva ritenuto emendabile un errore di intestazione (lotto 1 anziché lotto 4). Il Collegio ne limita la portata: (i) perché il quadro normativo era quello del previgente art. 83, co. 9, d.lgs. 50/2016 e non dell’art. 101 d.lgs. 36/2023; (ii) perché, nel caso in esame, l’errore non era un refuso marginale in intestazione, ma investiva l’oggetto stesso della domanda, includendo lotto, descrizione del servizio e CIG; (iii) perché la domanda di partecipazione è l’atto che esprime la scelta di assoggettarsi ai vincoli della procedura e non può essere reinterpretata contro il suo tenore letterale, specie alla luce dei principi di legalità, concorrenza, autoresponsabilità.
Infine, viene respinta anche l’idea di un’ammissione “con riserva” per rinviare la verifica della volontà alla fase di offerta tecnica: ciò determinerebbe una commistione indebita tra fase di ammissione alla gara e fase di valutazione delle offerte, con possibili regressioni procedimentali e senza base normativa.
Osservazioni conclusive
La sentenza n. 2470/2026 si colloca nel solco di un approccio non eccessivamente espansivo del soccorso istruttorio: la collaborazione procedimentale promossa dal nuovo Codice non può spingersi fino a consentire la rettifica sostanziale di un atto che, per contenuto e struttura, esprime una volontà precisa (partecipare a un lotto determinato) e la collega a parametri identificativi univoci (CIG, oggetto, condizioni). In altre parole, quando l’errore non è una semplice incompletezza o inesattezza, ma si traduce in una scelta incompatibile con la partecipazione richiesta, l’istituto non può operare. Diversamente, si introdurrebbe uno spazio di rinegoziazione postuma della domanda, in frizione con i principi di trasparenza e parità di trattamento.
Di seguito il link per la consultazione della sentenza: