A cura di Avv. Giovanni Frondizi
Con la sentenza n. 560/2026, pubblicata il 4 marzo 2026, il TAR Palermo, sez. II, disponeva il rigetto del ricorso introduttivo e dei tre motivi aggiunti proposti dalla ditta Rag. Pietro Guarnieri Figli s.r.l. contro il Ministero della Giustizia – D.A.P. – Provveditorato Regionale della Sicilia avverso la determina di aggiudicazione n. 84/2025 relativa all’affidamento del servizio “… per il Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli istituti penitenziari per adulti della Regione Sicilia, da svolgersi mediante approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo, cena) conforme ai criteri ambientali minimi (CAM), di cui al decreto Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare DM n.65 del 10 marzo 2020, G.U. 4 aprile 2020, n.90”, suddiviso in più lotti.
La questione processuale su cui vorremmo porre l’attenzione concerne il potere di verifica della stazione appaltante sulle certificazioni presentate dagli operatori economici a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnico – professionale: l’attestazione di esecuzione, se esistente e formalmente corretta, vincola il potere di controllo della PA.
Questo perché le certificazioni di regolare esecuzione sono atti pubblici che fanno piena prova fino a querela di falso: il giudizio sull’attendibilità delle attestazioni di regolare esecuzione è riservato alla giurisdizione del giudice ordinario mediante formale proposizione di querela di falso.
I fatti di causa
La stazione appaltante ha aggiudicato la gara alla controinteressata ritenendo fosse in possesso dei requisiti generali e di speciali previsti ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici e del disciplinare di gara.
La Ricorrente, diversamente opinando, impugna con ricorso introduttivo e tre ricorsi per motivi aggiunti i seguenti atti:
- determina di aggiudicazione n. 84 del 26/09/2025 per il lotto n.40;
- determinazioni della commissione giudicatrice, presenti nei verbali n.1 del 01/07/2025, n.2 del 02/07/2025, n.3 del 14/07/2025, n.4 del 17/07/2025 e n.5 del 04/082025;
- determinazioni del seggio di gara di cui ai verbali nn. 1-2 del 05/08/2025, n. 3 del 06/08/2025, n. 4 del 08/08/2025 e n. 5 del 11/08/2025;
- determinazioni del verbale n. 5 del 10/09/2025 della Commissione aggiudicatrice, recante la proposta di aggiudicazione;
- determina di proposta di aggiudicazione del RUP prot. n. 1461.ID del 15/09/2025;
- determina a contrarre n. 34/2025 del Provveditore;
- bando di gara UE, pubblicato in GUUE il 26/05/2025;
- disciplinare di gara;
- capitolato speciale di gara e i connessi allegati;
- di tutti gli atti costituenti la lex specialis di gara;
- decreto di nomina della Commissione giudicatrice n. 102/2025
La ditta Rag. Pietro Guarnieri Figli s.r.l. ha chiesto altresì la declaratoria di inefficacia del contratto – ove stipulato – e il subentro di quest’ultima nell’aggiudicazione e nel contratto stesso.
La Ricorrente, in subordine, ha chiesto anche di condannare la stazione appaltante alla riedizione integrale della gara.
La vicenda processuale.
Tra le censure sollevate dalla Ricorrente, rileva maggior interesse quella proposta con il terzo ricorso per motivi aggiunti: la Ricorrente riteneva che la stazione appaltante fosse incorsa in violazione dell’art. 100 C.c.p. (“Requisiti di ordine speciale”) e dell’art. 6.2. del disciplinare di gara, nonché in difetto di istruttoria nello svolgimento delle verifiche sul rispetto dei requisiti di gara da parte della Controinteressata.
L’art. 6.2 del disciplinare di gara stabiliva che “Nel caso di partecipazione a più lotti, l’operatore economico deve aver maturato un fatturato globale pari ad almeno la somma richiesta per i singoli lotti” e la Controinteressata aveva partecipato contemporaneamente alle gare per i lotti n. 38 -39 -40.
In particolare, la Ricorrente lamentava che, da un esame della documentazione dell’aggiudicataria, quest’ultima non avrebbe comprovato il possesso del summenzionato requisito di capacità tecnico – professionale: la Resistente si sarebbe limitata a prendere atto di quanto dichiarato dalla Controinteressata e dalle certificazioni trasmesse dalle Committenti interessate (Istituti di Reclusione), senza verificare se ed in quale misura i fatturati stessi potessero essere spesi per soddisfare il requisito speciale “de qua”. Secondo la Ricorrente, il fatturato della Controinteressata come attestato dalle Committenti sarebbe diverso e inferiore rispetto a quello dichiarato in gara.
L’Amministrazione Resistente spendeva le proprie difese, chiedendo il rigetto del ricorso e dei successivi motivi aggiunti e sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe pienamente comprovato il possesso del suindicato requisito speciale.
Anche la Controinteressata si era difesa, chiedendo il rigetto del ricorso e, relativamente alla doglianza del terzo ricorso per motivi aggiunti, rappresentando che non può essere contestata dinanzi al Giudice Amministrativo l’attendibilità degli attestati di regolare esecuzione: sono atti pubblici che fanno piena prova fino a querela di falso.
Il TAR, a seguito dell’udienza pubblica celebratasi il 26 febbraio 2026, tratteneva la causa in decisione.
La pronuncia del TAR: la stazione appaltante non può valutare l’attendibilità degli attestati di regolare esecuzione. Il giudizio sulla correttezza e veridicità delle attestazioni riprodotte rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, previa formale proposizione di querela di falso.
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso principale e i tre motivi aggiunti.
Soffermandoci sul terzo motivo aggiunto, il Giudice Amministrativo, in primo luogo, chiariva come la Ricorrente non abbia provato che la Controinteressata non possedesse il predetto requisito di capacità tecnica e professionale.
In secondo luogo, il Collegio, richiamando un precedente del CGARS, rilevava che le attestazioni di esecuzione di precedenti forniture sono documenti pubblici che fanno piena prova sino a querela di falso: la stazione appaltante, in sede di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, è vincolata al mero controllo circa la sussistenza della documentazione comprovante, ma non può sindacarne l’attendibilità e la correttezza.
Una volta rappresentata la natura delle attestazioni di regolare esecuzione, il TAR Palermo ribadisce come il giudizio di attendibilità di certificati di regolare esecuzione non sia soggetto al sindacato del Giudice Amministrativo, neppure in via incidentale: tale giudizio rientra nella giurisdizione del giudice civile previa proposizione di querela di falso con le modalità indicate dagli artt. 77 c.p.a. – 221 c.p.c.
Inoltre, nel caso di specie, la Ricorrente non ha comunque presentato querela di falso.
Osservazioni conclusive
La sentenza n. 560/2026 del TAR Palermo, riprendendo un principio di diritto enunciato dal CGARS con sentenza n.314/2023, evidenzia correttamente i limiti della stazione appaltante nella valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici.
L’attestazione di regolare esecuzione è, infatti, un documento ufficiale che certifica il regolare svolgimento di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture che viene rilasciato dalla stazione appaltante – più precisamente dal direttore dell’esecuzione e confermata dal R.U.P. che svolgono le funzioni di pubblici ufficiali.
Ne discende che la stazione appaltante, in sede di gara, non può discrezionalmente contestare la veridicità di un atto pubblico, quale l’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 325 D.P.R. 207/2010, che fa piena prova sino a querela di falso ai sensi dell’art. 2700 c.c.: l’Amministrazione può solo verificare la sussistenza formale dell’attestazione, quale presupposto di partecipazione di gara del singolo concorrente.
Con riferimento alla questione processuale, la previsione contenuta nell’art. 77 c.1 c.p.a. “Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente” non lascia margini interpretativi sulla giurisdizione del giudice ordinario in caso di querele di falso.
Di seguito il link per la consultazione della sentenza: