A cura di Avv. Martina Fusco
Con la recente sentenza n. 974 del 2 marzo 2026, il TAR Lombardia, sede di Milano, ha respinto il ricorso proposto dalla società Unica S.p.A. volto all’annullamento del provvedimento di aggiudicazione emesso in favore della controinteressata Esse A3.
Il Collegio ha fondato la propria decisione sul mancato assolvimento, da parte della ricorrente, del rigoroso onere della prova relativo alla presunta anomalia dell’offerta aggiudicataria. Nello specifico, la pronuncia ha evidenziato come le doglianze formulate dalla ricorrente non abbiano fornito elementi idonei a comprovare l’asserita irrealizzabilità della proposta economica della controinteressata, confermando così la legittimità dell’operato della Stazione Appaltante e la tenuta della valutazione di congruità e realizzabilità espressa in sede di gara.
Il caso di specie
La controversia trae origine dalla procedura ad evidenza pubblica bandita da ATM (Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.) per l’affidamento di un appalto avente ad oggetto la bonifica di manufatti contenenti amianto e la contestuale esecuzione di opere edili presso il patrimonio immobiliare dell’Ente.
La società Unica S.p.A., collocatasi in seconda posizione nella graduatoria finale, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore della controinteressata Esse A3, deducendo plurimi motivi di gravame incentrati, in via principale, sull’asserito difetto di istruttoria e motivazione in ordine alla presunta anomalia ed irrealizzabilità dell’offerta aggiudicataria.
In particolare, con il primo motivo di ricorso, la Unica S.p.A. ha stigmatizzato l’operato della Stazione Appaltante, censurandone l’omessa e puntuale verifica circa la concreta sostenibilità dello sconto formulato dalla controinteressata. Secondo la ricorrente, la Esse A3 non avrebbe offerto alcuna analitica dimostrazione dell’attendibilità delle proprie proiezioni economiche in rapporto ai parametri di riferimento stabiliti da ATM, essendosi limitata a richiamare una generica e indimostrata “autocertificazione di efficienza”. Siffatto elemento, privo di oggettivi riscontri e di circostanziate analisi dei costi, è stato ritenuto dalla Unica S.p.A. del tutto inidoneo a giustificare lo scostamento rispetto ai valori posti a base d’asta, risultando carente sotto il profilo della trasparenza, della verificabilità e della coerenza economica dell’offerta.
Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente ha dedotto l’asserita irrealizzabilità e non conformità dell’offerta aggiudicataria ai documenti di gara, assumendo che la Esse A3 avrebbe formulato una proposta tecnica recante una prestazione quantitativamente inferiore e qualitativamente diversa rispetto a quella prescritta dai documenti di gara: questi, infatti, secondo la ricorrente, contemplavano un impegno pari a 820 giorni di lavoro complessivi ed a 1.574 giornate effettive, con esecuzione contestuale di lavorazioni su più cantieri e conseguente necessario impiego di una pluralità di squadre operative.
Infine, con il terzo e il quarto motivo di ricorso, è stata dedotta l’illegittimità dell’aggiudicazione per difetto di adeguata motivazione ed istruttoria inficiante la verifica di anomalia condotta dalla Stazione Appaltante, con specifico riferimento al trattamento economico del lavoro notturno. A tal fine, sostiene la ricorrente, che la Esse A3 non avrebbe reso chiarimenti esaustivi e credibili sulla maggiorazione da applicarsi per il lavoro notturno e che, in ogni caso, detta previsione sarebbe in contrasto con i vigenti contratti collettivi e con le tabelle ministeriali.
La decisione del Tar
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo destituiti di fondamento tutti i motivi di doglianza articolati dalla Unica S.p.A.
Quanto al primo motivo, il Collegio – nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale – ha ritenuto infondata la doglianza, ribadendo che il subprocedimento di verifica dell’anomalia non si atteggia quale meccanismo sanzionatorio né quale “caccia all’errore” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22/02/2024, n. 1776), ma “mira ad accertare la complessiva sostenibilità economica dell’offerta, ovvero se in concreto, nel suo complesso, essa sia attendibile e affidabile in relazione al solo precipuo fine della corretta esecuzione dell’appalto e culmina in una valutazione globale e sintetica fondata su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità e elasticità (Consiglio di Stato, sez. V, 26 giugno 2024, n. 8562; Consiglio di Stato, VII, 20 maggio 2024, n. 4466)”.
Ne discende che, una volta che la Stazione Appaltante abbia espresso un giudizio di non anomalia – motivandolo anche per relationem (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 18/09/2024, n.7629) – “spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell’amministrazione, essendo perciò gravato dell’onere della prova relativa […] (così, Cons. St., sez. V, 30 novembre 2020, n. 7554; Cons. St., sez. IV, 4 giugno 2020, n. 3528)”.
Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto: la ricorrente, infatti, si è limitata a prospettare l’apoditticità delle giustificazioni rese dall’aggiudicataria in ordine all’ottimizzazione del personale, senza fornire elementi idonei a comprovare la macroscopica irragionevolezza del giudizio espresso.
Da qui l’infondatezza del primo motivo.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, concernente la dedotta irrealizzabilità e non conformità dell’offerta dell’aggiudicataria alla lex specialis, il TAR Lombardia ha parimenti disatteso le censure, reputandole non suffragate dagli atti di causa.
Il Collegio ha rilevato, in primo luogo, che i cantieri oggetto dell’appalto risultano distinti e che le relative lavorazioni non sono necessariamente da eseguirsi in via contestuale. In particolare, la documentazione di gara contemplava una finestra temporale massima di 820 giorni per l’ultimazione degli interventi, rimettendo all’aggiudicatario l’onere di predisporre un autonomo cronoprogramma esecutivo. Tale previsione, spiega il Tar, individua il termine finale entro il quale le opere devono essere completate, ma “non distingue tra lavoro assoluto ed effettivo, giacché in nessuna parte indica i 1.574 giorni qualificati dalla società ricorrente come “effettivi”.
Né la previsione, da parte di Esse A3, di un gruppo di lavoro composto da 15 unità appare incongrua o difforme rispetto alle prescrizioni di gara, giacché il Capitolato speciale d’appalto prescriveva unicamente un limite minimo di due operai per squadra. Anzi, la presenza di personale qualificato e idoneo a gestire lavorazioni anche in parallelo giustifica, secondo il TAR, la stima di un numero di ore lavorate inferiore rispetto a quello ipotizzato dalla Stazione Appaltante, con conseguente riduzione del costo della manodopera, senza che ciò implichi, ex sé, l’inattendibilità dell’offerta.
Alla luce di tali considerazioni, il giudice amministrativo ha escluso che l’offerta dell’aggiudicataria potesse ritenersi irrealizzabile o non conforme alla disciplina di gara, reputando le censure sollevate dalla ricorrente meramente assertive e non corroborate da concreti elementi dimostrativi.
Quanto, infine, al terzo e al quarto motivo di ricorso, il Collegio ne ha parimenti escluso la fondatezza, ribadendo un principio dirimente, vale a dire: grava sul ricorrente l’onere di dimostrare in modo puntuale e rigoroso l’assoluta insostenibilità dell’offerta aggiudicataria nel suo complesso.
Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto. È emerso, infatti, che l’aggiudicataria ha previsto un ulteriore fondo di euro 100.000 – pari al 10% del costo delle ore lavorate stimate per ciascuna figura professionale – destinato a coprire non solo eventuali maggiori oneri per lavoro straordinario o notturno, ma anche possibili incrementi salariali o ulteriori sopravvenienze. A fronte di tale stanziamento, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che, nonostante le somme accantonate, il costo complessivo del personale risultasse comunque strutturalmente insostenibile: dimostrazione che non è stata fornita.
Per tutte le ragioni suesposte, il ricorso è stato respinto.
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