Il TAR Palermo, con sentenza pubblicata in data 30 gennaio 2026, n. 301 ha evidenziato che, in una procedura telematica tale da consentire all’amministrazione di individuare il soggetto responsabile dell’offerta presentata, rispetto alla quale, quindi, siano assicurate paternità e immodificabilità, la mancata sottoscrizione dell’offerta non può determinare l’esclusione, la quale risulterebbe illegittima e contraria al principio del risultato e del favor partecipationis.
Il caso di specie
Con bando del 1 ottobre 2024, ANAS S.p.A. ha indetto una procedura telematica aperta per l’affidamento dell’ “Accordo Quadro Quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti tecnologici sulla rete nazionale ANAS – 2024 – LOTTO 12 – Sicilia”.
Alla gara hanno partecipato due operatori economici.
Espletate le operazioni di gara, e disposta l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico risultato primo graduato, la società risultata seconda graduata ha proposto ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione dinanzi al TAR Sicilia dolendosi del fatto che la Commissione di gara non si sarebbe avveduta di alcune lacune che avrebbero viziato l’offerta dell’aggiudicatario e che avrebbero dovuto dar luogo alla sua esclusione, o quantomeno, all’attribuzione di un punteggio inferiore.
Più nello specifico, con il primo e il secondo motivo del ricorso, la ricorrente ha lamentato l’erronea attribuzione del punteggio e la mancata esclusione dalla procedura di gara dell’aggiudicatario in ragione dell’omessa sottoscrizione della relazione tecnica e di alcuni documenti ad essa allegati.
La decisione del TAR
Il TAR Sicilia, con sentenza del 30 gennaio 2026, n. 301, ha dichiarato che il ricorso fosse infondato.
In via preliminare, il giudice amministrativo ha premesso che la lex specialis di gara, con riguardo all’offerta economica, prevedeva, in una clausola specifica, a pena di esclusione, il requisito della sottoscrizione di quest’ultima; di contro, analoga previsione non era stata inserita in merito all’offerta tecnica, ma era stato comunque specificato che l’offerta tecnica e tutti i documenti e gli elaborati ad essa allegati dovessero essere sottoscritti digitalmente.
Ciò posto, il Collegio ha evidenziato che, in merito alla omessa sottoscrizione della documentazione di gara, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “Nelle gare pubbliche la “sottoscrizione” dell’offerta, si configura come lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento servendo a renderne nota la paternità ed a vincolare l’autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta; essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell’offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico; la sua mancanza inficia, pertanto, la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta” (Cons. Stato, V, 21 giugno 2017, n. 3042).
Proprio in ragione di ciò, l’omessa sottoscrizione con firma digitale dell’offerta tecnica o economica dovrebbe condurre all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
Ciononostante, il TAR Palermo, ha pure osservato che, secondo costante giurisprudenza, lo svolgimento della procedura evidenziale mediante piattaforma telematica, soggetta ad accesso autenticato ad iniziativa degli operatori economici concorrenti, può, a determinate condizioni, assicurare in modo incontrovertibile, l’imputabilità della documentazione ai soggetti titolari dell’offerta stessa.
D’altro canto, i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato inducono a prediligere una lettura sostanzialistica della disciplina di gara, trasformando forma e contenuto da fine a mezzo per la selezione dell’operatore economico più idoneo alla aggiudicazione della commessa pubblica, “con la conseguenza che si può ragionevolmente ritenere che un ‘mero rigido e cavilloso formalismo’ (Cons. Stato, n. 11322 del 2023) non può che nuocere alla concorrenzialità, alla necessità di ampliare il contesto partecipativo dell’imprese, ma soprattutto all’esigenza della stazione appaltante di affidare la commessa all’operatore economico ritenuto più idoneo” (Cons. Stato, V, 25 febbraio 2025, n. 1620, richiamata dalla Stazione appaltante resistente).
In breve, dunque, la giurisprudenza ha ammesso che nell’ipotesi in cui ricorrono determinate circostanze (nel caso di specie, il fatto che la gara fosse telematica), per l’effetto dell’introduzione dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, si prediliga, quale criterio di orientamento per l’esercizio dei poteri valutativi propri degli organi di gara, la sostanza alla forma.
A tal proposito, il giudice amministrativo ha ricordato che “La giurisprudenza prevalente, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, da tempo ritiene che i vizi della sottoscrizione dell’offerta rilevano solo se, e in quanto, rechino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, mentre in caso contrario un’eventuale esclusione sarebbe illegittima” (Cons. Stato, n. 3973 del 2020; id. n. 1963 del 2020).
D’altro canto, prediligere la sostanza sulla forma risulta preferibile nelle procedure telematiche dal momento in cui le piattaforme telematiche garantiscono la piena tracciabilità dei dati immessi in procedura e della tempistica del relativo trattamento, e di fatto rendono conoscibili tutte le fasi della gara e tutti gli atti che in essa sono confluiti, con piena garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte.
In ragione di tali considerazioni, il TAR Sicilia ha ritenuto che in una procedura telematica, strutturata in modo da consentire di risalire al soggetto responsabile dell’offerta, la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica possa considerarsi superabile, in quanto l’esclusione di un’offerta, rispetto alla quale è comunque possibile addivenire alla paternità e immodificabilità mediante modalità differenti dalla sottoscrizione, risulterebbe illegittima per violazione dei principi del risultato e del favor partecipationis.
Difatti, questi ultimi, spingendo la stazione appaltante a cercare soluzioni interpretative che promuovano la più ampia competizione, determinato una dequotazione dei vizi formali, e ciò non solo rispetto agli atti amministrativi ma anche rispetto alle dichiarazioni rese dagli operatori economici nelle ipotesi in cui queste ultime non siano inficiate da vizi radicali della volontà e non risultino violati i principi della concorrenza e della parità di trattamento.
Di seguito il link per la consultazione della sentenza: