Non si può escludere il concorrente per omessa allegazione di un documento “riepilogativo” richiesto dal disciplinare laddove le informazioni siano comunque desumibili da altri atti dell’offerta

A cura di Dott.ssa Sara Vittoria Agnello

I fatti di causa

L’ASL Roma 2 ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di sostegno alla persona, suddiviso in sei lotti, per la durata di 2 anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, per un importo di aggiudicazione pari a € 1.797.833,21.

In riferimento al lotto n. 1, la stazione appaltante, espletata la procedura di gara, ha aggiudicato la commessa all’impresa risultata prima classificata.

Ebbene, l’operatore economico secondo graduato, lamentando l’illegittimità di tale aggiudicazione, ne ha impugnato il relativo provvedimento dinanzi al TAR Lazio, sede di Roma.

In particolare, a parere della ricorrente, la stazione appaltante avrebbe dovuto provvedere all’esclusione di tale impresa non avendo quest’ultima inserito nel sistema il documento relativo all’allegato 3.1 al disciplinare denominato “Dettaglio Offerta Economica” richiesto a pena di esclusione dall’art. 17 della lex specialis di gara.

 

La decisione del TAR Roma

Il TAR Roma, con la pronuncia in commento, ritenendo pienamente legittimo l’operato della stazione appaltante, ha respinto il ricorso promosso dall’impresa seconda graduata.

In via preliminare, il TAR ha rilevato che il contenuto del documento di cui all’allegato 3.1, di cui la ricorrente lamenta la mancata presentazione, è riproduttivo di informazioni già ricomprese nell’allegato n. 3 relativo all’offerta economica indicante l’importo offerto comprendente i costi della sicurezza e della manodopera.

Quindi, il dettaglio dell’offerta economica era facilmente ricavabile dai dati contenuti nell’allegato 3 (relativo all’offerta economica) regolarmente presentato dall’impresa aggiudicataria, oltreché dai giustificativi presentanti da quest’ultima.

Inoltre, il giudice amministrativo ha pure evidenziato che il disciplinare di gara, all’art. 17 (contenente la clausola di esclusione di cui la ricorrente ha lamentato la mancata applicazione) definisce il documento “Dettaglio Offerta Economica” in via contradditoria considerato che, da lato rinvia alla compilazione di un filein formato .xls” – che tra l’altro è stato pedissequamente presentato dall’impresa aggiudicataria utilizzando il relativo modello excel presente sulla piattaforma – dall’altro in parentesi richiama l’allegato 3.1 al disciplinare recante tuttavia una intitolazione differente, ossia “Valore dell’offerta” e non “Dettaglio Offerta Economica”.

Per tale ordine di ragioni, dunque, il giudice amministrativo ha rigettato il ricorso proposto in quanto l’omissione in cui è incorsa l’impresa aggiudicataria risulta essere di carattere meramente formale, non assumendo alcuna rilevanza in termini contenutistici, ma ancor prima, alla luce della scarsa chiarezza della lex specialis, tale omissione non integra il presupposto per l’applicazione della clausola escludente prevista dall’art. 17 del disciplinare di gara considerato che l’aggiudicataria ha compilato il relativo  file excel presente in piattaforma.

TAR Roma, sez. III-quater 2025, 22 settembre n. 16377