A cura di Dott.ssa Marta Vitrini
Con sentenza n. 7091/2025, il Consiglio di Stato ha concluso per la legittimità del provvedimento di revoca della procedura di gara adottato dalla stazione appaltante sul presupposto che la base d’asta fosse eccessivamente alta alla luce dei ribassi elevati offerti dai quattro operatori economici concorrenti. Difatti, secondo il Collegio, tale circostanza è di per se sufficiente per dedurre che la base d’asta sia stata frutto di un’erronea valutazione estimativa, senza che siano necessari ulteriori approfondimenti istruttori.
I fatti
La Fondazione Enasarco, con delibera del 14/6/2023 n.34, indiceva una procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di banca depositaria e dei servizi del patrimonio mobiliare, da aggiudicare con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla procedura di gara partecipavano 4 operatori economici, tra i quali la BNP, che si classificava al primo posto.
Senonché, prima che si concludesse il procedimento di verifica della congruità delle offerte dei primi due concorrenti in graduatoria, il Direttore Generale della fondazione stabiliva di non procedere all’aggiudicazione, in ragione del fatto che, relativamente alle offerte economiche presentate dai quattro operatori economici, due presentavano un ribasso superiore al cinquanta percento e una si attestava poco sotto tale misura, sicché si riteneva opportuno rivedere la base d’asta, rivelatasi eccessivamente alta.
Coerentemente e per analoghe motivazioni, la Fondazione Enarsco ha poi adottato una delibera con cui ha disposto la revoca di tutti gli atti di gara.
La vicenda contenziosa
BNP, prima classificata, ha impugnato entrambe le delibere innanzi al Tar Roma, il quale ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti, osservando che “rientra nella piena discrezionalità della stazione appaltante, non sindacabile in giudizio (c.d. merito amministrativo), la facoltà di una procedura selettiva fino a quando non sia stato stipulato il contratto esecutivo”.
BNP ha in seguito impugnato la suddetta pronuncia innanzi al Consiglio di Stato, lamentando, tra le altre cose, l’erroneità della sentenza del giudice di prime cure con riguardo all’asserita insindacabilità della decisione della stazione appaltante di revocare gli atti di gara
La pronuncia del Consiglio di Stato
Con sentenza n. 7091/2025, il Consiglio di Stato, dopo aver chiarito che nell’ipotesi in esame l’esercizio del potere di autotutela non sfugge al sindacato del giudice amministrativo, sebbene l’organo giudicante possa sindacarne unicamente l’assenza di logicità e proporzionalità, ha rigettato l’appello proposto da BNP, affermando che le ragioni sottese al provvedimento con cui la stazione appaltante ha disposto la revoca degli atti di gara risultavano congrue, non illogiche e idonee a sostenere la scelta compiuta.
Ciò in quanto, secondo il Collegio, risulta “corretto e non illogico desumere l’erronea determinazione della base d’asta, circostanza di per sé sufficiente a giustificare la decisione di ripetere la gara, dal fatto che su quattro offerte presentate, due presentassero ribassi superiore al 56 percento e una un ribasso maggiore del 47 per cento”.
In altre parole, l’individuazione dell’importo da porre a base d’asta rappresenta una valutazione di natura tecnico discrezionale, cosicché “il relativo potere, include, per principio generale, quello di riesaminare la decisione precedentemente assunta allorché emergano elementi tali da legittimare il sospetto che la base d’asta sia stata frutto di un’erronea valutazione estimativa”.
Infine, il Consiglio di stato ha altresì evidenziato che “percentuali di ribasso così elevato sono tali da rendere di per sé, il dato autoevidente, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, tenuto anche conto della mancata indicazione di specifiche circostanze atte a confutare la valutazione posta a base della revoca”.
Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2025, n. 7091