L’onere motivazionale nel giudizio di equivalenza funzionale

A cura di Avv. Raffaella Cordella

 

Con la sentenza n. 5029 del 3 luglio 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, Sezione IX, ha accolto il ricorso proposto da Bioptika S.r.l. avverso l’aggiudicazione disposta dall’ASL Napoli 2 Nord in favore della società Pharma-J S.r.l. per la fornitura di tre tomografi a coerenza ottica (OCT), nell’ambito della procedura RDO aperta sul MePA (CIG B2B4773E9F).

Secondo il TAR, il prodotto offerto dall’aggiudicataria era oggettivamente carente di sei requisiti tecnici minimi richiesti dalla lex specialis, e la Commissione di gara aveva illegittimamente omesso di fornire adeguata motivazione sull’equivalenza funzionale di tali difformità, con conseguente violazione dei principi di imparzialità, correttezza e parità di trattamento.

I fatti di causa

Con delibera esecutiva n. 1576 del 1° agosto 2024, l’ASL Napoli 2 Nord ha indetto una procedura telematica mediante Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma MePA, per l’acquisto di tre tomografi a coerenza ottica (OCT) da destinare agli ambulatori di oculistica dei distretti sanitari di Pozzuoli (DS 35), Ischia (DS 36) e Acerra (DS 46), per un importo complessivo di €180.000,00 + IVA.

La gara era strutturata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un punteggio massimo di 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica, ai sensi dell’art. 50, co. 4, d.lgs. n. 36/2023.

Tra le quattro imprese partecipanti, Bioptika S.r.l. si è classificata seconda, immediatamente dopo Pharma-J S.r.l., risultata aggiudicataria. Bioptika ha successivamente proposto istanza di accesso agli atti, rilevando che il prodotto offerto dalla concorrente presentava numerose difformità rispetto alle caratteristiche tecniche minime previste dall’allegato B1 del capitolato.

Ritenendo illegittima l’ammissione e l’aggiudicazione a Pharma-J, Bioptika ha impugnato tutti gli atti di gara dinanzi al TAR Napoli, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e l’accertamento del proprio diritto all’aggiudicazione, con risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.

La vicenda processuale

Il TAR ha dapprima rigettato l’istanza cautelare, ma successivamente, con ordinanza n. 258/2025, ha ritenuto opportuno disporre verificazione tecnica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola all’U.O.C. Ingegneria Clinica dell’ASL Napoli 3 Sud. Scopo della verificazione era accertare se il prodotto offerto da Pharma-J rispettasse effettivamente le specifiche tecniche minime obbligatorie indicate nell’allegato B1, e, in caso contrario, se le difformità potessero comunque considerarsi equivalenti ai fini funzionali.

All’esito delle operazioni, nella relazione depositata il 23 marzo 2025, i verificatori hanno concluso che l’apparecchiatura non soddisfa le specifiche minime richieste dalla lex specialis. La difesa dell’ASL e dell’aggiudicataria ha contestato la relazione tecnica, ma il TAR ha ritenuto tali contestazioni tardive e infondate, rigettando anche la richiesta di rinnovazione della verificazione.

Nel tentativo di giustificare le carenze tecniche dell’offerta, Pharma-J ha eccepito l’illegittimità della lex specialis, sostenendo che i requisiti minimi richiesti dal capitolato fossero così dettagliati da configurare un cosiddetto “bando fotografia”, ossia modellato su misura per favorire un determinato operatore (nel caso di specie, Bioptika).

Le valutazioni del TAR

Il Collegio ha preliminarmente ritenuto tempestivo il ricorso, respingendo l’eccezione di tardività sollevata da Pharma-J, poiché il termine decorreva dalla pubblicazione della delibera di aggiudicazione (13 gennaio 2025), e il ricorso era stato notificato il 15 gennaio e depositato il 17 gennaio 2025.

Nel merito, il TAR ha accolto integralmente le doglianze della ricorrente. In particolare, è stato accertato che il prodotto offerto dalla controinteressata era privo delle seguenti sei caratteristiche minime obbligatorie previste dal capitolato:

  1. Assenza di automazione completa senza joystick, in quanto il sistema era solo semi-automatico.
  2. Monitor non orientabile di 180° sull’asse verticale, come richiesto, ma solo inclinabile.
  3. Profondità di scansione inferiore a 2,3 mm (solo 2,1 mm).
  4. Compensazione diottrica da -33D a +35D, invece che da -33D a +40D.
  5. Compensazione diottrica per occhio del paziente con ausilio di lenti aggiuntive, non conforme alle specifiche che richiedevano la funzione senza componenti ottiche esterne.
  6. Impossibilità di memorizzare le immagini in formato Direct DICOM, in quanto richiedeva l’installazione separata del software proprietario NAVIS-EX.

Il TAR ha ritenuto che tali difformità non potessero essere sanate tramite giudizio di equivalenza, poiché:

  • erano riferite a caratteristiche strutturali minime;
  • la lex specialis non esplicitava alcuna finalità funzionale alternativa;
  • la Commissione non aveva motivato adeguatamente l’equivalenza funzionale;
  • il punteggio massimo tecnico attribuito all’aggiudicataria risultava manifestamente illogico.

Il Collegio ha  affermato la legittimità delle specifiche tecniche minime in quanto correlate a scelte discrezionali non irragionevoli dell’Amministrazione e finalizzate a garantire standard prestazionali elevati, chiarendo che l’inserimento di requisiti minimi strutturali, anche molto specifici, non integra di per sé un bando illegittimo, salvo prova di arbitrarietà o sviamento, non emersi nel caso di specie.

Ha ribadito, inoltre, che la valutazione di equivalenza, sebbene astrattamente ammissibile anche per requisiti minimi, richiede un supporto motivazionale esplicito e coerente da parte della Commissione di gara, specialmente quando si discosti dalle prescrizioni vincolanti della lex specialis.

Di seguito il link per la consultazione della Sentenza:

TAR Napoli, sez. IX, 3 luglio 2025, n. 5029