Sintesi delle principali modifiche al Codice dei Contratti Pubblici introdotte dal Decreto Infrastrutture

A cura di Dott.ssa Marta Vitrini

 

L’art. 2 del D.L. n. 73/2025 (c.d. Decreto Infrastrutture) convertito con modificazioni dalla L. n. 105/2025 è intervenuto su diverse disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023). Di seguito la sintesi delle principali modifiche alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici introdotte dal Decreto Infrastrutture che concernono:

  • l’art. 45, riguardante gli incentivi alle funzioni tecniche. Invero, in deroga al regime di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2011, è stato introdotto un nuovo secondo periodo al comma 4, che consente la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche anche al personale con qualifica dirigenziale, recependo l’orientamento da tempo affermatosi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che già prima della novella riteneva che il regime di onnicomprensività dovesse essere interpretato in maniera estensiva.

La nuova disposizione sarà applicabile a partire dal 31 dicembre 2024.

  • l’art. 125, comma 1, sesto periodo e l’art. 33 dell’allegato II.4 del codice, introducono la facoltà di prevedere nei documenti di gara un’anticipazione del prezzo, nei limiti della delle disponibilità del quadro economico, fino al 10% per i servizi di ingegneria e architettura, i quali erano precedentemente esclusi dall’ambito di applicazione dell’istituto.
  • l’art. 140, al fine di riorganizzare le disposizioni in materia di procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile. In particolare, tale disciplina è stata ripartita in due distinti articoli:

–     art. 140, che disciplina le procedure in circostanze di somma urgenza e dal quale sono espunte le norme sulle procedure di protezione civile;

–     art. 140-bis in cui sono state invece ricollocate le norme sulle procedure per gli eventi di protezione civile.

Inoltre, il Decreto Infrastrutture è intervenuto in materia di immediata esecuzione dei lavori e acquisizione di servizi e forniture in circostanze di somma urgenza, da un lato, circoscrivendo la valutazione di indispensabilità, per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ai lavori di importo superiore a 500.000 euro (ma comunque di ammontare inferiore alla soglia di rilevanza europea), dall’altro, includendo tra i servizi e le forniture acquisibili nelle circostanze di somma urgenza, anche i servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori in somma urgenza qualora l’amministrazione non disponga di adeguate professionalità.

In ogni caso, la novella prevede che a tali somme di importo si possa oggi derogare anche attraverso la delibera dello stato di emergenza di rilievo nazionale, di cui all’art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018 del Codice di protezione civile, nonché attraverso le ordinanze di protezione civile disciplinate dall’art. 25, comma 1 del medesimo codice.

A fini di coordinamento formale, il Decreto Infrastrutture ha altresì introdotto il controllo dell’ANAC circa la corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria ex art. 140, anche sulle procedure oggi disciplinate dall’art. 140-bis.

Altra novità di rilievo riguarda il nuovo comma 1 dell’art. 140-bis, il quale prevede che ai contratti affidati nell’ambito di emergenze di protezione civile, tenuto conto anche delle diverse tipologie di eventi emergenziali, si applicano:

  1. le disposizioni dell’art. 140 sulle procedure di somma urgenza;
  2. le disposizioni di cui allo stesso art. 140-bis;
  3. le disposizioni del nuovo art. 46-bis del codice della protezione civile, recante la disciplina relativa ai contratti stipulati nell’ambito delle attività di protezione civile.

Infine, oltre alle deroghe al codice dei contratti pubblici già previste per le procedure di protezione civile, il nuovo Decreto Infrastrutture per tali fattispecie ha aggiunto (i) la deroga di cui all’art. 54 del medesimo codice, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, nonché (ii) la deroga ex art. 90, che consente alle stazioni appaltanti di semplificare la procedura di affidamento ed adeguare i tempi di svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale;

  • l’art. 225-bis, inserisce il nuovo comma 3-bis al fine di prorogare l’applicazione delle norme di cui all’art. 119, comma 20, nonché l’art. 23 dell’allegato II.12, nel testo vigente al 1° luglio 2023 (prima dell’entrata in vigore del c.d. Decreto correttivo appalti), ai procedimenti in corso, ovvero le procedure e i contratti per i quali bandi o avvisi sono stati pubblicati prima del 31 dicembre 2024, i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi e le procedure ed infine i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.

 

  • l’allegato V.2 del Codice, recante la disciplina relativa alle modalità di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico. Il Decreto Infrastrutture ha previsto che il MIT nomini un componente del CCT, oltre che nei casi in cui partecipa al finanziamento della spesa, anche qualora svolga il ruolo di concedente. Inoltre, è stata introdotta la previsione secondo cui è necessario, per essere nominato membro del CCT, il possesso non di un solo requisito, come nel testo previgente, ma di più requisiti indicati dalla norma.

È stato altresì aggiunto, tra i requisiti utilizzabili per provare l’esperienza e qualificazione, il dottorato di ricerca nelle materie degli appalti, concessioni e investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

Infine, quanto alla necessaria comprova del possesso dei requisiti di esperienza e qualificazione con riferimento ad un periodo minimo di 5 anni, il Decreto è intervenuto a specificare che, ai fini del computo di detto periodo, occorre considerare anche il tempo necessario per l’acquisizione dei requisiti, anche cumulativamente considerati.

  • l’art. 57, comma 2 ultimo periodo, del codice disciplina i criteri ambientali minimi (CAM) nell’ambito dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione.

Il Decreto, diversamente dal testo previgente che prevedeva che i criteri per tali CAM fossero definiti da decreti del MASE, stabilisce che essi corrispondono a quelli stabiliti nei pertinenti CAM relativi agli interventi edilizi.

 

Da ultimo, oltre alle modifiche al codice dei contratti pubblici fin qui riassunte, il nuovo Decreto Infrastrutture ha modificato il codice della protezione civile (D.Lgs. n. 1/2018), introducendo il nuovo art. 46-bis, che prevede l’applicazione delle norme del medesimo articolo agli affidamenti di contratti pubblici nell’ambito delle emergenze di protezione civile di cui all’art. 7 del codice di protezione civile, slava l’applicazione dell’art. 140-bis del codice dei contratti pubblici sopra esaminato.

Il comma 2 del nuovo articolo prevede che per l’affidamento e l’esecuzione di detti contratti sia sufficiente l’informativa antimafia liberatoria provvisoria, rilasciata subito dopo la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e a seguito dell’interrogazione di tutte le altre banche dati disponibili.

Tali contratti restano, in ogni caso, sottoposti a condizione risolutiva fino a che non siano state portate a termine le verifiche antimafia complete nel termine di 60 giorni; se dalle verifiche dovessero emergere cause interdittive, le amministrazioni e gli enti pubblici preposti hanno l’obbligo di recedere dai contratti e di provvedere al pagamento del valore delle opere già eseguite e al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Infine, il comma 3 dell’art. 46-bis stabilisce, per gli eventi di protezione civile a carattere straordinario (art. 7, comma 1, lettere b) e c)), la facoltà di avvalersi di Consip S.p.a. o di altre centrali di committenza, al fine di procedere all’affidamento dell’appalto integrato dei lavori e della relativa progettazione (art. 44 del codice dei contratti pubblici) a operatori economici in possesso delle necessarie qualificazioni, individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 76 del codice dei contratti pubblici.