Segreti tecnici e diritto alla difesa: la Corte di Giustizia impone il bilanciamento tra riservatezza e tutela giurisdizionale effettiva

A cura di Avv. Raffaella Cordella

Con l’ordinanza del 10 giugno 2025, nella causa C-686/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in materia di accesso agli atti nelle procedure ad evidenza pubblica e tutela dei segreti tecnici e commerciali riaffermando un principio già delineato nella sua giurisprudenza più recente: il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva non è assoluto e deve essere oggetto di un bilanciamento di interessi con la tutela delle informazioni riservate.

L’ordinanza respinge quindi la tesi della prevalenza, in modo “automatico”, dell’accesso difensivo sulle esigenze di riservatezza degli operatori economici nelle procedure ad evidenza pubblica e segna, così, un ulteriore passo verso un’interpretazione armonizzata del diritto nazionale con quello europeo.

  1. Il caso: la vicenda Nidec vs Colombrita

La vicenda origina in Italia, dove l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha bandito un appalto per la progettazione e la realizzazione di impianti di alimentazione elettrica per le navi da crociera nei porti sardi. L’appalto è stato aggiudicato ad un gruppo di operatori economici – Nidec Asi s.p.a. e Ceisis s.p.a. Sistemi impiantistici Integrati ( d’ora in poi “Nidec”) –  che ha ottenuto un punteggio pari a 98,41. L’unico altro partecipante, la Ingegneria Costruzioni Colombrita Srl, ha ottenuto un punteggio di 72,41 che lo ha fatto classificare secondo. Pertanto, quest’ultimo ha inoltrato  domanda di accesso agli atti per visionare i documenti di gara presentati dall’aggiudicatario. L’autorità Portuale del Mare della Sardegna ha rigettato parzialmente l’accesso all’offerta tecnica del Nidec, radicando il provvedimento di diniego sulla tutela dei segreti tecnici e commerciali dell’aggiudicatario.   L’impresa seconda classificata ha poi impugnato l’aggiudicazione e il provvedimento di diniego dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo l’ostensione integrale dell’offerta tecnica presentata dal vincitore. Il giudice di prime cure ha accolto in parte l’istanza della Colombrita e ha ordinato l’esibizione dell’offerta tecnica del Nidec. Quest’ultimo ha appellato la sentenza de qua di fronte al Consiglio di Stato, il quale ha osservato che anche se la Colombrita ha interesse ad accedere all’offerta tecnica per fini di tutela giurisdizionale, non può escludersi che l’accesso ai segreti tecnici e commerciali conduca ad un utilizzo emulativo della documentazione che li contiene. Considerato che l’art. 53, co.6 del d.lgs. 50/2016, applicabile al caso di specie, prevedeva, da un lato, il bilanciamento tra la tutela dei segreti commerciali, dall’altro, il diritto alla tutela giurisdizionale, il Giudice ha sollevato delle perplessità quanto alla conformità di tale norma al diritto dell’Unione.

In particolare l’articolo 53, commi 5 e 6, del d.lgs. 50/2016, pur escludendo in via generale l’accesso ai documenti contenenti segreti tecnici o commerciali, lo consentirebbe “ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto“. Questa disposizione, secondo il Consiglio di Stato, sembrerebbe stabilire una prevalenza assoluta dell’accesso a fini difensivi sulla tutela dei segreti commerciali, senza prevedere alcun bilanciamento di interessi.

Il Consiglio di Stato ha sollevato un dubbio interpretativo circa la compatibilità di tale impostazione con l’articolo 39 della direttiva 2014/25/UE. Tale articolo stabilisce che “l’ente aggiudicatore non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte“. Tuttavia, ammette deroghe “Salvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale cui è soggetto l’ente aggiudicatore“.

Il Consiglio di Stato si è interrogato proprio su quest’ultima clausola, poiché sembrerebbe consentire a una normativa nazionale di prevedere il diritto d’accesso anche a documenti riservati ed ha, pertanto, sospeso il processo e rimesso la questione dinanzi alla CGUE.

  1. La risposta della Corte: il principio del bilanciamento

La Corte, richiamando la propria giurisprudenza consolidata (in particolare le sentenze Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19, e Antea Polska e a., C‑54/21), ha stabilito che: “L’articolo 39 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, in combinato disposto con gli articoli 70 e 75 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali.

La CGUE ha così ribadito che la tutela della riservatezza delle informazioni comunicate dagli operatori economici, inclusi i segreti tecnici o commerciali, è un principio fondamentale nel diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici. Tale principio è volto a garantire una concorrenza non falsata e a preservare un rapporto di fiducia tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici. Tuttavia, la Corte ha sottolineato che questo principio di riservatezza deve essere bilanciato con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale. Ciò implica che, sebbene gli Stati membri abbiano un margine di discrezionalità nell’attuare tale bilanciamento, non possono adottare discipline che prevedano una divulgazione automatica e incondizionata dei segreti commerciali a fini difensivi. Deve essere sempre possibile per gli enti aggiudicatori (o i giudici nazionali in sede di contenzioso) valutare caso per caso la necessità della divulgazione e operare un effettivo bilanciamento tra i due interessi in gioco: il diritto di difesa del ricorrente e la tutela dei segreti commerciali dell’aggiudicatario.

  1. Conclusioni

La CGUE conferma la necessità di un’azione ponderata da parte degli enti aggiudicatori, che devono considerare la possibilità di salvaguardare i segreti commerciali anche quando l’accesso è richiesto a fini difensivi evitando una divulgazione indiscriminata che potrebbe pregiudicare la leale concorrenza e gli interessi legittimi degli operatori economici. La normativa nazionale, pertanto, deve prevedere meccanismi che consentano questo bilanciamento, piuttosto che una prevalenza sic et simpliciter del diritto di accesso.

Di seguito il link per la consultazione della pronuncia:

CGUE, ordinanza 10 giugno 2025, C-686/24