Esecuzione anticipata e d’urgenza: è precluso lo scioglimento dal vincolo dell’offerta ex art. 17, co. 4, d.lgs. n. 36/2023

A cura di Dott.ssa Sara Vittoria Agnello

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5299, pubblicata in data 18 giugno 2025, ha evidenziato che in caso di esecuzione in via d’urgenza è precluso all’operatore economico esercitare il diritto, di cui all’art. 17, co. 4, d.lgs. n. 36/2023, allo scioglimento dal vincolo derivante dall’offerta presentata dopo il decorso dei relativi termini di vincolatività della stessa.

I fatti di causa

Il Comune di Torino ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, suddivisa in quattro lotti.

Proposta l’aggiudicazione dei lotti 2 e 4 ad uno stesso operatore economico, la stazione appaltante approvava, ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9, d.lgs. n. 36/2023, l’esecuzione d’urgenza del servizio.

A causa di diversi e persistenti inadempimenti e ritardi nell’esecuzione del servizio, l’amministrazione si era vista costretta ad avviare, in contraddittorio con la ditta esecutrice, il procedimento di risoluzione del contratto nonché l’applicazione delle penali.

Dal canto suo, l’impresa manifestava la propria volontà di sciogliersi da ogni vincolo inerente all’offerta presentata sostenendo fosse venuta meno la vincolatività e irrevocabilità dell’offerta stante il decorso del termine di 180 giorni previsto sia dal disciplinare di gara sia dall’art. 17 d.lgs. n. 36/2023.

Il Comune, dopo aver evidenziato che l’esecuzione d’urgenza del servizio rendeva inapplicabile tale clausola, provvedeva (i) alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1222, co. 3, d.lgs. n. 36/2023, (ii) alla revoca della determinazione per mezzo della quale era stata disposta l’esecuzione d’urgenza, (iii) all’escussione della cauzione e (iv) alla segnalazione della vicenda all’ANAC.

La vicenda contenziosa

L’impresa, dunque, proponeva ricorso dinanzi al TAR Torino avverso tutti i provvedimenti adottati dalla stazione appaltante chiedendo il loro l’annullamento nonché l’accertamento della legittimità dell’esercizio, da parte della stessa, del diritto di scioglimento dal vincolo derivane dall’offerta presentata ai sensi degli artt. 17 e 18 d.lgs. n. 36/2023.

Il Tribunale adito dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione ritenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario.

Avverso tale pronuncia, quindi, l’operatore economico proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato sostenendo che la questione principale riguardasse l’accertamento del diritto di scioglimento dal vincolo derivante dall’offerta per decorso del termine di vincolatività della stessa che, concernendo la procedura di gara non conclusa nei termini, rientrerebbe nella giurisdizione del giudice amministrativo.

La pronuncia del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con la pronuncia in commento, ha respinto l’appello ritenendo condivisibili le statuizioni della sentenza di primo grado.

In particolare, il Collegio ha riconosciuto che la controversia in questione concernendo l’esecuzione e in particolare gli inadempimenti verificatisi in tale sede, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che l’aggiudicazione non fosse ancora definitiva. Difatti, l’accettazione dell’esecuzione anticipata e d’urgenza implica la conclusione di un accordo di matrice negoziale la cui esecuzione si identifica con quella del rapporto negoziale.

Ciò posto, i Giudici di Palazzo Spada hanno pure evidenziato che proprio perché con l’avvio dell’esecuzione d’urgenza (tra l’altro accettata senza riserve da parte dell’operatore economico) ha avuto inizio la fase esecutiva, non può più trovare applicazione l’art. 17, co. 4, d.lgs. n. 36/2023, e, per l’effetto, deve considerarsi precluso l’esercizio del diritto di scioglimento dal vincolo derivante dall’offerta presentata per decorso dei termini di vincolatività della stessa, potendo essere esercitato tale diritto, evidentemente, solo in fase di gara.

 

Di seguito il link per la consultazione della Sentenza:

Consiglio di Stato, sez. V, 18 giugno 2025, n. 5299