Il TAR Roma dichiara l’illegittimità del regolamento per la gestione del casellario informatico di cui alla delibera ANAC n. 272 del 20 giugno 2023

A cura di Dott.ssa Sara Vittoria Agnello

 

Il nuovo assetto normativo e regolamentare sul casellario informatico dei contratti pubblici, previsto dall’art. 222 del D.Lgs. n. 36/2023, attribuisce all’ANAC un ruolo centrale nella vigilanza e nel controllo dei contratti pubblici. In particolare, il comma 10 della norma prevede che l’ANAC individui, con proprio provvedimento, le modalità con cui annotare nel casellario le informazioni relative agli operatori economici.

Durante la vigenza del vecchio Codice dei contratti del 2016, che pure prevedeva l’adozione di un provvedimento da parte dell’ANAC per la regolamentazione dell’iscrizione delle informazioni sul casellario informatico, il procedimento di iscrizione nel casellario seguiva regole chiaramente ispirate alla Legge 241/1990, garantendo all’operatore economico la possibilità di partecipare attivamente al procedimento. Era prevista la comunicazione di avvio, la possibilità di presentare documenti, osservazioni e pareri, nonché l’audizione dell’interessato. Questo impianto era stato anche sostenuto da una consolidata giurisprudenza amministrativa, che riconosceva all’operatore economico il diritto di vedere valutate le proprie osservazioni prima dell’annotazione da parte dell’ANAC.

Con il nuovo regolamento di cui alla delibera ANAC n. 272/2023, invece, il procedimento ha subito un radicale cambiamento: non è più previsto alcun contraddittorio preventivo e, anzi, viene attribuita alle stazioni appaltanti la responsabilità dell’invio delle segnalazioni, le quali vengono poi pubblicate nel casellario senza che l’ANAC svolga alcuna verifica preliminare o attività istruttoria autonoma. L’Autorità si limita a registrare le notizie trasmesse, assumendo un ruolo sostanzialmente passivo.

La questione, portata all’attenzione del giudice amministrativo, è stata risolta nel senso dell’illegittimità del regolamento.

In particolare, il TAR Roma, con sentenza n. 9151, pubblicata in data 13/05/2025, ha accolto il ricorso dichiarando l’illegittimità del regolamento ANAC n. 272/2023 nella parte in cui non prevede un procedimento partecipato, con possibilità per l’interessato di intervenire, esporre la propria posizione e chiedere una valutazione motivata della segnalazione ricevuta.

In particolare, secondo il TAR, è compito dell’ANAC effettuare una valutazione autonoma della segnalazione, anche solo per verificarne la non manifesta infondatezza, prima di procedere con l’annotazione. Questo è necessario per evitare che informazioni errate, incomplete o ingiustificate possano pregiudicare la reputazione e la capacità contrattuale di un’impresa.

Inoltre, ha chiarito che il principio del contraddittorio rappresenta una garanzia essenziale, tanto più in un procedimento come quello dell’annotazione, che può produrre effetti lesivi concreti e immediati.

Difatti, considerato che l’inserimento nel casellario genera effetti negativi per gli operatori economici afflitti dall’annotazione e che le segnalazioni provengono da soggetti che hanno fatto uso di poteri autoritativi di disposizione del rapporto procedimentale o contrattuale, di cui, tra l’altro, non è stata preventivamente scrutinata la legittimità da parte di un giudice terzo e imparziale, l’acquisizione “del punto di vista” dell’operatore economico si pone come garanzia irrinunciabile per la validità del provvedimento finale.

Inoltre, è stato sottolineato che anche le autorità amministrative indipendenti – come l’ANAC – devono rispettare i canoni di proporzionalità, ragionevolezza e trasparenza, in linea con quanto stabilito dall’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che riconosce a ogni persona il diritto di essere ascoltata prima che venga adottato un provvedimento pregiudizievole.

In ultimo il TAR si è soffermato sull’attuale funzione di mera “bacheca” svolta dal casellario informatico, e sull’avvenuto trasferimento della responsabilità del contenuto dell’annotazione sulle stazioni appaltanti. In particolare, è stato evidenziato che una tale impostazione finisce per svuotare le funzioni dell’ANAC stessa svilendo il potere di annotazione che le è stato attribuito direttamente dalla legge.

D’altro canto, il trasferimento delle competenze in materia di annotazione alle stazioni appaltanti non è avallato da alcuna disposizione di fonte primaria ponendosi, dunque, in violazione del principio di legalità formale.

Alla luce di ciò il TAR ha dichiarato l’illegittimità del regolamento per la gestione del casellario informatico nella parte in cui non prevede: (i) la possibilità per l’operatore economico di presentare memorie, documenti e di chiedere l’audizione; (ii) la valutazione del materiale istruttorio raccolto; (iii) l’adozione di una motivata decisione finale di archiviazione o di inserimento della notizia nel casellario.

TAR Roma, sez. I-quater, 13 maggio 2025, n. 9151