È legittima la clausola della lex specialis che prevede, a titolo di requisito di idoneità professionale, il possesso della patente a crediti

A cura di Dott.ssa Marta Vitrini

Con sentenza n. 3670/2025, il Tar Napoli ha chiarito che il possesso della patente a crediti prevista ai sensi dell’art. 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024 può rappresentare un requisito di partecipazione a pena di esclusione, laddove l’oggetto dell’appalto includa attività che comportano lo svolgimento di interventiriconducibili ai “cantieri temporanei o mobili”, così come descritti nell’Allegato X dell’art. 27 del D. Lgs. n.
81/2008. Il Collegio inoltre, respingendo la relativa censura del ricorrente, ha specificato altresì che la lex specialis di gara non escludeva l’alternativo possesso della SOA in classifica pari o superiore alla III previsto dall’art. 27 c. 15 del D. L.gs. n. 81/2008 e che, in ogni caso, poiché la predetta norma è da considerare imperativa, la previsione in essa contenuta è da considerare comunque parte integrante della lex specialis, indipendentemente da un espresso richiamo al suo interno (c.d. eterointegrazione della lex specialis).
Il Tar ha poi affrontato le questioni relative alla portata immediatamente lesiva ed escludente della clausola che prescrive il sopralluogo obbligatorio, nonché del vizio di non conformità della lex specialis alle previsioni in tema di criteri ambientali minimi (C.A.M.), ritenendo in entrambi i casi che non si tratti di clausole immediatamente escludenti, né tantomeno di clausole limitative della partecipazione degli offerenti e concludendo, dunque, per l’inammissibilità dell’impugnazione del bando.

I fatti
In data 20 dicembre 2024 SO.RE.SA. S.p.A. indiceva un bando di gara relativo all’affidamento del multiservizio tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle aziende sanitarie del S.S.R. della Regione Campania.
Il disciplinare di gara, all’art. 6.1 del rubricato “Requisiti di idoneità professionale”, prevedeva a pena di esclusione il “possesso della patente a crediti prevista dall’articolo 29, comma 19 del D.L. 19/2024 e nei modi disciplinati dal D.M. 18/9/2024, n. 132”.
La lex specialis prevedeva inoltre l’obbligo di sopralluogo ed escludeva altresì l’applicazione dei criteri ambientali minimi sui rifiuti (C.A.M.), sul presupposto dell’assenza di produzione di rifiuti urbani derivanti dall’esecuzione del servizio oggetto di affidamento.

La vicenda contenziosa
La società Radar S.r.l., impugnava il suddetto bando innanzi al Tar Campania, deducendo i seguenti motivi di illegittimità:
a) la previsione, tra i requisiti di idoneità professionale, del possesso della patente a crediti prevista dall’art. 29, comma 19 del D.L. 19/2024 e nei modi disciplinati dal D.M. 18/09/2024 n.132, in quanto tale patente non era prevista per la tipologia di servizio oggetto di affidamento, rispetto al quale non erano inclusi interventi riconducibili ai “cantieri temporanei o mobili. Inoltre, la ricorrente contestava altresì l’esclusione dell’alternativo possesso della SOA in classifica pari o superiore alla III previsto dall’art. 27 c. 15 del D. L.gs. n. 81/2008, della quale la ricorrente medesima era invece in possesso;
b) la prescrizione di un sopralluogo obbligatorio prevista a pena di esclusione, ritenuta dalla ricorrente immediatamente lesiva, nonché preclusiva della partecipazione alla gara;
c) la non conformità della lex specialis ai criteri ambientali minimi (C.A.M.), in quanto l’esecuzione del servizio comportava sia la produzione di rifiuti speciali che di rifiuti urbani, cosicché la lex specialis non avrebbe dovuto escludere l’applicazione dei predetti CAM.

La pronuncia del TAR Napoli
Il TAR Napoli ha respinto il ricorso, dichiarando il profilo di illegittimità di cui al punto a) infondato e i profili di cui ai punti b) e c) inammissibili.
In particolare, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, secondo il Collegio l’esecuzione del servizio oggetto di appalto prevedeva lo svolgimento di interventi riconducibili a “cantieri mobili e temporanei”, derivandone quindi la necessità del possesso della patente a crediti.
Inoltre, con riguardo all’asserita esclusione dell’alternativo possesso del requisito alternativo della SOA in classifica pari o superiore alla III previsto dall’art. 27 c. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, il Tar, dopo aver chiarito che la lex specialis non conteneva alcuna preclusione in tal senso, ha specificato che, in ogni caso, considerato che il succitato art. 27 c. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 è da considerare norma imperativa, opera il fenomeno della c.d. eterointegrazione della lex specialis, cosicché le previsioni in esso contenute sono comunque da considerare parte integrante della lex specialis anche se da essa non espressamente contemplate.
Quanto ai profili di illegittimità di cui alle lettere b) e c) invece, il Tar Napoli ha escluso la portata immediatamente lesiva ed escludente delle clausole.
Invero, con riguardo all’obbligo di sopralluogo, il Collegio ha ribadito i principi già affermati in precedenza, in base ai quali “Infondata è la censura con cui si deduce che tale clausola della lex specialis sarebbe nulla/illegittima perché contra legem rispetto alla previsione normativa dell’art. 10, comma 2, D.lgs. 36/2023 secondo cui “le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte. Nel caso di specie, infatti, l’amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, ha ritenuto che il sopralluogo “assistito” fosse indispensabile alla formulazione di un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto, basata su una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi.
In tale prospettiva, quindi, il sopralluogo è strettamente connesso alla formulazione dell’offerta e ne costituisce un elemento essenziale. Qualora la lex specialis contempli, come nella specie, l’obbligatorietà del sopralluogo, con le modalità indicate, ai fini della presentazione dell’offerta, l’omissione di tale adempimento si configura, invero, più che come una causa di esclusione di natura formale, come un’ipotesi di carenza sostanziale dell’offerta e del suo contenuto. E ciò trova conferma anche nella disposizione di cui all’art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023, secondo cui “Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione delL’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati”.
Quanto alla questione relativa alla non conformità della lex specialis ai c.d. C.A.M., invece, il Tar Napoli ha ugualmente affermato che un simile vizio non è “tale da imporre un’immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, sole, consentono l’immediata impugnazione della lex specialis di gara” con la conseguenza che “la partecipazione alla gara in un’ipotesi del genere non può considerarsi acquiescenza alle regole di gara, essendo l’impugnazione proponibile solo all’esito della procedura e avverso l’aggiudicazione, senza che ciò possa qualificarsi come un venire contra factum proprium”.

Di seguito il link per la consultazione della sentenza:

TAR Napoli, sez. I, 8 maggio 2025, n. 3670