Il Consiglio di Stato sull’istituto dell’avvalimento e il suo ambito di applicazione

Con riguardo ad una procedura di gara indetta per l’affidamento di un appalto di lavori di risanamento acustico su una tratta autostradale, con sentenza n. 1916 del 17 marzo 2020, il Consiglio di Stato ha affermato alcuni importanti principi sull’istituto dell’avvalimento, con particolare riferimento alle attestazioni SOA e alle certificazioni ambientali.

In primo luogo, è stato chiarito che un operatore economico già in possesso dell’attestazione SOA per una determinata categoria di lavorazioni, seppur in una classifica di importo inferiore rispetto a quella prevista dalla legge di gara, ben può raggiungere la soglia richiesta avvalendosi di più imprese e cumulando i propri requisiti con quelli delle ausiliarie.

In particolare, il Consiglio di Stato, muovendo dalla legittimità dell’avvalimento c.d. frazionato oggi espressamente consacrata dall’art. 89, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, ha precisato che il personale già in dotazione al concorrente – essendo quest’ultimo comunque in possesso della categoria SOA richiesta – può validamente essere impiegato anche nello svolgimento delle mansioni per le classifiche superiori, unitamente alle maestranze fornite dalle ausiliarie.

In relazione a quest’ultimo e innovativo aspetto, era stata infatti contestata l’idoneità del contratto di avvalimento sotto il profilo contenutistico del numero delle risorse che le ausiliarie si erano impegnate a mettere a disposizione del concorrente ausiliato, ritenuto non adeguato rispetto all’entità delle lavorazioni rientranti nella categoria SOA richiesta dalla lex specialis e oggetto di avvalimento.

Il Consiglio di Stato ha tuttavia rigettato la doglianza sulla base di due considerazioni. Per un verso, in quanto “l’apporto delle imprese ausiliarie va considerato nel suo complesso e non limitatamente alla manovalanza”. Per altro verso, perché, trattandosi di c.d. avvalimento frazionato, il personale in dotazione del concorrente ausiliato, “essendo questo già in possesso della categoria SOA richiesta dal bando, pur se in una classifica inferiore, può ben essere impiegato nello svolgimento delle mansioni per le categorie superiori, considerato che per le qualificazioni SOA non rileva il grado di specializzazione degli operai impiegati nell’esecuzione dei lavori e che l’impresa partecipante alla gara ha … una propria organizzazione aziendale, con maestranze idonee al lavoro da svolgere … che ben possono essere impiegate nell’esecuzione contrattuale”.

Quanto invece alle certificazioni ambientali, è stato innanzitutto precisato che le stesse possono essere considerate dalla lex specialis di gara (anche) quali elementi di valutazione dell’offerta, sulla base di quanto disposto dall’art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, e non soltanto in termini di requisiti di ammissione alla procedura.

Difatti, deve ormai ritenersi chiarito che anche le caratteristiche soggettive del concorrente, quale il possesso della certificazione ambientale, possono assumere una valenza nella selezione dell’offerta: (a) se e in quanto strettamente correlate all’oggetto dell’appalto, condizionando l’esecuzione del contratto, nei termini e secondo modalità specificamente apprezzate dalla stazione appaltante; (b) e a condizione “che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell’aggiudicazione, al requisito in parola non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo”.

Tanto premesso, il Consiglio di Stato ha poi escluso che per la dimostrazione del possesso delle certificazioni di qualità, ai fini dell’ottenimento del punteggio tecnico previsto dalla lex specialis, si potesse ricorrere all’istituto dell’avvalimento, atteso che quest’ultimo può essere validamente impiegato per dimostrare il possesso di un requisito di ammissione alla gara, ma non già di un criterio di valutazione dell’offerta tecnica. La ratio dell’avvalimento è, infatti, quella di consentire al concorrente privo di alcuni requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di acquisirli per partecipazione alla gara, non potendo tuttavia lo stesso tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dell’offerta.