Sui rapporti tra disciplina delle riserve e istituto della revisione prezzi

Consiglio di Stato, sez. IV, 07/07/2022, n. 5667

Non è possibile applicare la disciplina delle riserve all’istituto della revisione dei prezzi in ragione della diversa natura dei due istituti.

È questo il principio generale ribadito dal Consiglio di Stato nella recente pronuncia n. 5667/2022, che, sebbene riferita ad una fattispecie soggetta alla disciplina di cui al vecchio Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), assume comunque rilievo anche in relazione al vigente Codice del 2016 (tanto più alla luce del recente fenomeno “caro materiali” e dell’alluvionale normativa di riferimento).

In particolare, i Giudici di Palazzo Spada, confermando la sentenza resa in primo grado dal T.A.R. Calabria n. 1900/2014 e richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (n. 21035/2009), hanno evidenziato che “l’onere dell’appaltatore di inserire le proprie pretese nei confronti dell’amministrazione o dell’ente appaltante nel registro di contabilità e nel conto finale e, quindi, nel certificato di collaudo ex artt. 91 e 107 del r.d. n. 350 del 1895, riguarda le sole istanze inerenti alla contabilizzazione del corrispettivo contrattuale delle opere eseguite o da eseguire, ma non già anche le riserve per eventuale revisione dei prezzi, con riguardo alle quali ultime è sufficiente che la relativa domanda sia comunque presentata prima delle firma del certificato di collaudo, senza che sia necessaria la sua riproduzione in quel documento (cfr. Cons. St., sez. IV, 3818/2002; Cass. civ., sez. I, 16 giugno 1997, n. 5373)”.

E ciò in ragione della diversa natura anche ontologica dei due istituti.

Infatti, la revisione dei prezzi ha la finalità di salvaguardare l’interesse pubblico affinché le prestazioni di beni e servizi rese in favore delle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa; al contempo l’istituto è posto a tutela dell’interesse dell’impresa a non subire alterazioni dell’equilibrio contrattuale al sopraggiungere di circostanze eccezionali.

Diversamente, invece, l’istituto delle riserve è volto a limitare il più possibile la nascita di controversie tra le parti: all’appaltatore serve ad avanzare specifiche contestazioni su eventi da cui sarebbero derivati maggiori oneri, determinando un’alterazione della prevista contabilità di cantiere, mentre permette alla stazione appaltante di verificare con regolarità l’andamento dei costi di realizzazione dell’opera pubblica.

 

Di seguito i link per la consultazione dei provvedimenti richiamati:

T.A.R. Calabria (Catanzaro), sez. I, 24 novembre 2014, n. 1900

Consiglio di Stato, sez. IV, 07/07/2022, n. 5667