A cura di Avv. Martina Fusco
Con sentenza n. 1346/2025, pubblicata in data 7 ottobre 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia โ sede di Lecce, ha accolto il ricorso principale proposto dalla ricorrente, disponendo, per lโeffetto, lโannullamento del provvedimento di aggiudicazione adottato in favore della controinteressata.
il Collegio ha ribadito un principio di rilevante portata sistematica, affermando che: โspetta soltanto alla stazione appaltante valutare gli illeciti professionali, la loro incidenza sullโaffidabilitร dellโoperatore economico e lโidoneitร a comprometterla, anche in relazione a misure di self-cleaning nelle more eventualmente adottate da questโultimoโ.
Siffatta affermazione conduce a ritenere che gravi sulla stazione appaltante un obbligo motivazionale pieno ed espresso, anche laddove venga disposta lโammissione di un operatore economico alla prosecuzione della procedura selettiva, tanto piรน quando questโultimo risulti infine aggiudicatario.
Si tratta di un onere motivazionale che si configura quale corollario imprescindibile dei principi di trasparenza, imparzialitร e buon andamento dellโazione amministrativa, ancor piรน alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 98 del d.lgs. 36/2023, le quali valorizzano, in chiave sostanziale, il ruolo della motivazione quale presidio di legalitร e razionalitร nella valutazione dellโaffidabilitร professionale dei concorrenti.
Il caso di specie
Con ricorso iscritto al R.G. n. 284/2025, la societร ricorrente ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia โ sede di Lecce, invocando lโannullamento della determinazione adottata dal Comune di Galatina, con la quale รจ stata disposta, in via definitiva, lโaggiudicazione dellโappalto avente ad oggetto il โservizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati sullโintero territorio comunale di Galatinaโ in favore della societร controinteressata.
La ricorrente ha altresรฌ domandato:
– la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 del Codice del processo amministrativo;
– il risarcimento del danno in forma specifica, mediante il subentro nel rapporto contrattuale medio tempore perfezionato;
– ovvero, in via subordinata, il risarcimento per equivalente monetario, ai sensi dellโart. 124 c.p.a.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la societร ricorrente ha esteso lโimpugnativa alla determinazione dirigenziale mediante la quale รจ stata disposta, in favore della controinteressata, lโesecuzione anticipata del servizio, ai sensi dellโart. 17, comma 8, del d.lgs. 36/2023.
A sua volta, la controinteressata ha proposto ricorso incidentale, avverso i medesimi atti di gara, censurando, in particolare, la mancata esclusione della ricorrente, nonchรฉ lโattribuzione a questโultima di un punteggio tecnico ritenuto viziato da manifesta illogicitร e/o irragionevolezza.
Infine, con un secondo atto di motivi aggiunti, parte ricorrente ha articolato ulteriori specificazioni in ordine alle censure giร formulate nel ricorso introduttivo, alla luce delle risultanze acquisite a seguito del giudizio sullโaccesso e, segnatamente, a seguito della trasmissione integrale dellโofferta tecnica del primo graduato.
La decisione del Tar
Il TAR Lecce, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti, nei limiti precisati in motivazione, disponendo, per lโeffetto, lโannullamento della determinazione, recante lโaggiudicazione definitiva della procedura di gara, nonchรฉ della determinazione con la quale era stata disposta lโesecuzione anticipata del servizio oggetto di appalto.
In particolare, con riferimento al decisum concernente la determinazione di aggiudicazione, il TAR ha ritenuto meritevole di accoglimento la doglianza con cui parte ricorrente aveva censurato lโomessa valutazione, da parte della Stazione Appaltante, delle circostanze indicate dalla societร aggiudicataria nellโapposita dichiarazione integrativa al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e, segnatamente, la pendenza, in capo al direttore e responsabile tecnico dellโimpresa controinteressata, di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 452-bis e 674 c.p., nonchรฉ agli artt. 256, commi 3 e 4, e 257, comma 1, del d.lgs. 152/2006, definito nelle more con sentenza di condanna.
Come noto, tali illeciti sono astrattamente idonei ad integrare una causa di esclusione automatica ai sensi dellโart. 94 del d.lgs. 36/2023, allorchรฉ sia intervenuta condanna con sentenza definitiva ovvero con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.
In difetto di un accertamento penale definitivo, la rilevanza della contestata commissione degli illeciti si trasferisce sul piano della valutazione discrezionale riservata alla stazione appaltante, la quale รจ chiamata a verificare se tali condotte possano integrare un grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023, tale da compromettere lโaffidabilitร dellโoperatore economico e, conseguentemente, la sua idoneitร a contrarre con la pubblica amministrazione.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa รจ ormai consolidata nel ritenere che โspetta soltanto alla stazione appaltante valutare gli illeciti professionali, la loro incidenza sullโaffidabilitร dellโoperatore economico e lโidoneitร a comprometterla, anche in relazione a misure di self-cleaning nelle more eventualmente adottate da questโultimo, avuto riguardo al tempo della loro adozione e alla loro concreta ed effettiva idoneitร e rilevanza rispetto alla partecipazione alla garaโ (Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10607, pronuncia richiamata e condivisa anche dal Tar Lecce nella sentenza in commento).
Alla luce di tale principio, deve ritenersi che, nella fattispecie sottoposta al vaglio giurisdizionale, la stazione appaltante fosse tenuta a compiere una valutazione espressa e puntuale delle misure di self-cleaning adottate dallโoperatore economico controinteressato โ nella specie, interruzione del rapporto di lavoro con il professionista coinvolto nel procedimento penale โ cosรฌ da verificare la tempestivitร , la serietร e la concreta idoneitร di tali misure a neutralizzare il disvalore comportamentale potenzialmente ostativo alla partecipazione alla gara, come previsto dallโart. 96 del d.lgs. 36/2023.
Lโomissione di tale scrutinio โ e, ancor piรน, della relativa motivazione โ si pone in contrasto con i principi di trasparenza, par condicio e buon andamento dellโazione amministrativa โ oltre che con il dato letterale del comma 6 dellโart. 96, d.lgs. 36/2023 โ i quali impongono che ogni scelta valutativa incida in modo trasparente e verificabile sullโesito della procedura. Del resto, aggiunge il TAR Lecce, โsostenere che una motivazione espressa sia necessaria solamente quando debba disporsi lโesclusione e non quando si ammetta un concorrente al prosieguo della gara (specie lร dove il concorrente interessato risulta essere aggiudicatario) equivale a dire che solo il concorrente escluso ha diritto ad una motivazione provvedimentale (eventualmente da contestare), mentre colui che ha partecipato ad una gara e che ha visto ammettere altro concorrente poi aggiudicatario non viene messo sullo stesso pianoโ.
Appare consolidarsi lโorientamento giurisprudenziale che โ in evoluzione rispetto allโimpostazione tradizionale โ impone lโonere di motivazione anche in relazione ai provvedimenti di ammissione al prosieguo della procedura selettiva, segnatamente nei casi in cui il concorrente, poi risultato aggiudicatario, risulti attinto da una causa di esclusione non automatica, la cui valutazione richiede un apprezzamento discrezionale da parte della stazione appaltante.
In definitiva, per quanto di interesse ai fini della presente analisi, il TAR Lecce ha annullato la determinazione di aggiudicazione per difetto di motivazione, rimettendo alla stazione appaltante โ nellโambito dellโesercizio della discrezionalitร tecnica ad essa riservata โ lโonere di esaminare la posizione dellโoperatore controinteressato e di esprimere un giudizio compiuto e motivato circa la rilevanza (o irrilevanza) dei fatti dichiarati e di quelli successivamente emersi in ordine allโintegritร e allโaffidabilitร professionale dellโaggiudicatario.
Di seguito il link per la consultazione della Sentenza: