𝗜𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝘁𝗌 𝗜𝗿𝗌𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗌𝗻𝗮𝗹𝗲, 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗲𝗹𝗳-𝗰𝗹𝗲𝗮𝗻𝗶𝗻𝗎 𝗲 𝗺𝗌𝘁𝗶𝘃𝗮𝘇𝗶𝗌𝗻𝗲: 𝗌𝗯𝗯𝗹𝗶𝗎𝗌 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗌𝗻𝗲 𝗮𝗜𝗜𝗮𝗹𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗲 𝗺𝗌𝘁𝗶𝘃𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗹’𝗮𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗌𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗌𝗻𝗰𝗌𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶

A cura di Avv. Martina Fusco

Con sentenza n. 1346/2025, pubblicata in data 7 ottobre 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Lecce, ha accolto il ricorso principale proposto dalla ricorrente, disponendo, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione adottato in favore della controinteressata.
il Collegio ha ribadito un principio di rilevante portata sistematica, affermando che: “spetta soltanto alla stazione appaltante valutare gli illeciti professionali, la loro incidenza sull’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a comprometterla, anche in relazione a misure di self-cleaning nelle more eventualmente adottate da quest’ultimo”.

Siffatta affermazione conduce a ritenere che gravi sulla stazione appaltante un obbligo motivazionale pieno ed espresso, anche laddove venga disposta l’ammissione di un operatore economico alla prosecuzione della procedura selettiva, tanto più quando quest’ultimo risulti infine aggiudicatario.
Si tratta di un onere motivazionale che si configura quale corollario imprescindibile dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, ancor più alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 98 del d.lgs. 36/2023, le quali valorizzano, in chiave sostanziale, il ruolo della motivazione quale presidio di legalità e razionalità nella valutazione dell’affidabilità professionale dei concorrenti.

Il caso di specie

Con ricorso iscritto al R.G. n. 284/2025, la società ricorrente ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Lecce, invocando l’annullamento della determinazione adottata dal Comune di Galatina, con la quale Ú stata disposta, in via definitiva, l’aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto il “servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati sull’intero territorio comunale di Galatina” in favore della società controinteressata.

La ricorrente ha altresì domandato:

– la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 del Codice del processo amministrativo;

– il risarcimento del danno in forma specifica, mediante il subentro nel rapporto contrattuale medio tempore perfezionato;
– ovvero, in via subordinata, il risarcimento per equivalente monetario, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha esteso l’impugnativa alla determinazione dirigenziale mediante la quale Ú stata disposta, in favore della controinteressata, l’esecuzione anticipata del servizio, ai sensi dell’art. 17, comma 8, del d.lgs. 36/2023.

A sua volta, la controinteressata ha proposto ricorso incidentale, avverso i medesimi atti di gara, censurando, in particolare, la mancata esclusione della ricorrente, nonché l’attribuzione a quest’ultima di un punteggio tecnico ritenuto viziato da manifesta illogicità e/o irragionevolezza.

Infine, con un secondo atto di motivi aggiunti, parte ricorrente ha articolato ulteriori specificazioni in ordine alle censure già formulate nel ricorso introduttivo, alla luce delle risultanze acquisite a seguito del giudizio sull’accesso e, segnatamente, a seguito della trasmissione integrale dell’offerta tecnica del primo graduato.

La decisione del Tar

Il TAR Lecce, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti, nei limiti precisati in motivazione, disponendo, per l’effetto, l’annullamento della determinazione, recante l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara, nonché della determinazione con la quale era stata disposta l’esecuzione anticipata del servizio oggetto di appalto.

In particolare, con riferimento al decisum concernente la determinazione di aggiudicazione, il TAR ha ritenuto meritevole di accoglimento la doglianza con cui parte ricorrente aveva censurato l’omessa valutazione, da parte della Stazione Appaltante, delle circostanze indicate dalla società aggiudicataria nell’apposita dichiarazione integrativa al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e, segnatamente, la pendenza, in capo al direttore e responsabile tecnico dell’impresa controinteressata, di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 452-bis e 674 c.p., nonché agli artt. 256, commi 3 e 4, e 257, comma 1, del d.lgs. 152/2006, definito nelle more con sentenza di condanna.

Come noto, tali illeciti sono astrattamente idonei ad integrare una causa di esclusione automatica ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. 36/2023, allorché sia intervenuta condanna con sentenza definitiva ovvero con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.

In difetto di un accertamento penale definitivo, la rilevanza della contestata commissione degli illeciti si trasferisce sul piano della valutazione discrezionale riservata alla stazione appaltante, la quale Ú chiamata a verificare se tali condotte possano integrare un grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023, tale da compromettere l’affidabilità dell’operatore economico e, conseguentemente, la sua idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa Ú ormai consolidata nel ritenere che “spetta soltanto alla stazione appaltante valutare gli illeciti professionali, la loro incidenza sull’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a comprometterla, anche in relazione a misure di self-cleaning nelle more eventualmente adottate da quest’ultimo, avuto riguardo al tempo della loro adozione e alla loro concreta ed effettiva idoneità e rilevanza rispetto alla partecipazione alla gara” (Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10607, pronuncia richiamata e condivisa anche dal Tar Lecce nella sentenza in commento).

Alla luce di tale principio, deve ritenersi che, nella fattispecie sottoposta al vaglio giurisdizionale, la stazione appaltante fosse tenuta a compiere una valutazione espressa e puntuale delle misure di self-cleaning adottate dall’operatore economico controinteressato – nella specie, interruzione del rapporto di lavoro con il professionista coinvolto nel procedimento penale – così da verificare la tempestività, la serietà e la concreta idoneità di tali misure a neutralizzare il disvalore comportamentale potenzialmente ostativo alla partecipazione alla gara, come previsto dall’art. 96 del d.lgs. 36/2023.

L’omissione di tale scrutinio – e, ancor più, della relativa motivazione – si pone in contrasto con i principi di trasparenza, par condicio e buon andamento dell’azione amministrativa – oltre che con il dato letterale del comma 6 dell’art. 96, d.lgs. 36/2023 – i quali impongono che ogni scelta valutativa incida in modo trasparente e verificabile sull’esito della procedura. Del resto, aggiunge il TAR Lecce, “sostenere che una motivazione espressa sia necessaria solamente quando debba disporsi l’esclusione e non quando si ammetta un concorrente al prosieguo della gara (specie là dove il concorrente interessato risulta essere aggiudicatario) equivale a dire che solo il concorrente escluso ha diritto ad una motivazione provvedimentale (eventualmente da contestare), mentre colui che ha partecipato ad una gara e che ha visto ammettere altro concorrente poi aggiudicatario non viene messo sullo stesso piano”.

Appare consolidarsi l’orientamento giurisprudenziale che – in evoluzione rispetto all’impostazione tradizionale – impone l’onere di motivazione anche in relazione ai provvedimenti di ammissione al prosieguo della procedura selettiva, segnatamente nei casi in cui il concorrente, poi risultato aggiudicatario, risulti attinto da una causa di esclusione non automatica, la cui valutazione richiede un apprezzamento discrezionale da parte della stazione appaltante.

In definitiva, per quanto di interesse ai fini della presente analisi, il TAR Lecce ha annullato la determinazione di aggiudicazione per difetto di motivazione, rimettendo alla stazione appaltante – nell’ambito dell’esercizio della discrezionalità tecnica ad essa riservata – l’onere di esaminare la posizione dell’operatore controinteressato e di esprimere un giudizio compiuto e motivato circa la rilevanza (o irrilevanza) dei fatti dichiarati e di quelli successivamente emersi in ordine all’integrità e all’affidabilità professionale dell’aggiudicatario.

 

Di seguito il link per la consultazione della Sentenza:

TAR Lecce, sez. I, 7 ottobre 2025, n. 1346