A cura di Avv. Martina Fusco
Con sentenza n. 1346/2025, pubblicata in data 7 ottobre 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia â sede di Lecce, ha accolto il ricorso principale proposto dalla ricorrente, disponendo, per lâeffetto, lâannullamento del provvedimento di aggiudicazione adottato in favore della controinteressata.
il Collegio ha ribadito un principio di rilevante portata sistematica, affermando che: âspetta soltanto alla stazione appaltante valutare gli illeciti professionali, la loro incidenza sullâaffidabilità dellâoperatore economico e lâidoneità a comprometterla, anche in relazione a misure di self-cleaning nelle more eventualmente adottate da questâultimoâ.
Siffatta affermazione conduce a ritenere che gravi sulla stazione appaltante un obbligo motivazionale pieno ed espresso, anche laddove venga disposta lâammissione di un operatore economico alla prosecuzione della procedura selettiva, tanto più quando questâultimo risulti infine aggiudicatario.
Si tratta di un onere motivazionale che si configura quale corollario imprescindibile dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dellâazione amministrativa, ancor più alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 98 del d.lgs. 36/2023, le quali valorizzano, in chiave sostanziale, il ruolo della motivazione quale presidio di legalità e razionalità nella valutazione dellâaffidabilità professionale dei concorrenti.
Il caso di specie
Con ricorso iscritto al R.G. n. 284/2025, la società ricorrente ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia â sede di Lecce, invocando lâannullamento della determinazione adottata dal Comune di Galatina, con la quale Ú stata disposta, in via definitiva, lâaggiudicazione dellâappalto avente ad oggetto il âservizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati sullâintero territorio comunale di Galatinaâ in favore della società controinteressata.
La ricorrente ha altresì domandato:
– la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 del Codice del processo amministrativo;
– il risarcimento del danno in forma specifica, mediante il subentro nel rapporto contrattuale medio tempore perfezionato;
– ovvero, in via subordinata, il risarcimento per equivalente monetario, ai sensi dellâart. 124 c.p.a.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha esteso lâimpugnativa alla determinazione dirigenziale mediante la quale Ú stata disposta, in favore della controinteressata, lâesecuzione anticipata del servizio, ai sensi dellâart. 17, comma 8, del d.lgs. 36/2023.
A sua volta, la controinteressata ha proposto ricorso incidentale, avverso i medesimi atti di gara, censurando, in particolare, la mancata esclusione della ricorrente, nonché lâattribuzione a questâultima di un punteggio tecnico ritenuto viziato da manifesta illogicità e/o irragionevolezza.
Infine, con un secondo atto di motivi aggiunti, parte ricorrente ha articolato ulteriori specificazioni in ordine alle censure già formulate nel ricorso introduttivo, alla luce delle risultanze acquisite a seguito del giudizio sullâaccesso e, segnatamente, a seguito della trasmissione integrale dellâofferta tecnica del primo graduato.
La decisione del Tar
Il TAR Lecce, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti, nei limiti precisati in motivazione, disponendo, per lâeffetto, lâannullamento della determinazione, recante lâaggiudicazione definitiva della procedura di gara, nonché della determinazione con la quale era stata disposta lâesecuzione anticipata del servizio oggetto di appalto.
In particolare, con riferimento al decisum concernente la determinazione di aggiudicazione, il TAR ha ritenuto meritevole di accoglimento la doglianza con cui parte ricorrente aveva censurato lâomessa valutazione, da parte della Stazione Appaltante, delle circostanze indicate dalla società aggiudicataria nellâapposita dichiarazione integrativa al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e, segnatamente, la pendenza, in capo al direttore e responsabile tecnico dellâimpresa controinteressata, di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 452-bis e 674 c.p., nonché agli artt. 256, commi 3 e 4, e 257, comma 1, del d.lgs. 152/2006, definito nelle more con sentenza di condanna.
Come noto, tali illeciti sono astrattamente idonei ad integrare una causa di esclusione automatica ai sensi dellâart. 94 del d.lgs. 36/2023, allorché sia intervenuta condanna con sentenza definitiva ovvero con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.
In difetto di un accertamento penale definitivo, la rilevanza della contestata commissione degli illeciti si trasferisce sul piano della valutazione discrezionale riservata alla stazione appaltante, la quale Ú chiamata a verificare se tali condotte possano integrare un grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023, tale da compromettere lâaffidabilità dellâoperatore economico e, conseguentemente, la sua idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa Ú ormai consolidata nel ritenere che âspetta soltanto alla stazione appaltante valutare gli illeciti professionali, la loro incidenza sullâaffidabilità dellâoperatore economico e lâidoneità a comprometterla, anche in relazione a misure di self-cleaning nelle more eventualmente adottate da questâultimo, avuto riguardo al tempo della loro adozione e alla loro concreta ed effettiva idoneità e rilevanza rispetto alla partecipazione alla garaâ (Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10607, pronuncia richiamata e condivisa anche dal Tar Lecce nella sentenza in commento).
Alla luce di tale principio, deve ritenersi che, nella fattispecie sottoposta al vaglio giurisdizionale, la stazione appaltante fosse tenuta a compiere una valutazione espressa e puntuale delle misure di self-cleaning adottate dallâoperatore economico controinteressato â nella specie, interruzione del rapporto di lavoro con il professionista coinvolto nel procedimento penale â così da verificare la tempestività , la serietà e la concreta idoneità di tali misure a neutralizzare il disvalore comportamentale potenzialmente ostativo alla partecipazione alla gara, come previsto dallâart. 96 del d.lgs. 36/2023.
Lâomissione di tale scrutinio â e, ancor più, della relativa motivazione â si pone in contrasto con i principi di trasparenza, par condicio e buon andamento dellâazione amministrativa â oltre che con il dato letterale del comma 6 dellâart. 96, d.lgs. 36/2023 â i quali impongono che ogni scelta valutativa incida in modo trasparente e verificabile sullâesito della procedura. Del resto, aggiunge il TAR Lecce, âsostenere che una motivazione espressa sia necessaria solamente quando debba disporsi lâesclusione e non quando si ammetta un concorrente al prosieguo della gara (specie là dove il concorrente interessato risulta essere aggiudicatario) equivale a dire che solo il concorrente escluso ha diritto ad una motivazione provvedimentale (eventualmente da contestare), mentre colui che ha partecipato ad una gara e che ha visto ammettere altro concorrente poi aggiudicatario non viene messo sullo stesso pianoâ.
Appare consolidarsi lâorientamento giurisprudenziale che â in evoluzione rispetto allâimpostazione tradizionale â impone lâonere di motivazione anche in relazione ai provvedimenti di ammissione al prosieguo della procedura selettiva, segnatamente nei casi in cui il concorrente, poi risultato aggiudicatario, risulti attinto da una causa di esclusione non automatica, la cui valutazione richiede un apprezzamento discrezionale da parte della stazione appaltante.
In definitiva, per quanto di interesse ai fini della presente analisi, il TAR Lecce ha annullato la determinazione di aggiudicazione per difetto di motivazione, rimettendo alla stazione appaltante â nellâambito dellâesercizio della discrezionalità tecnica ad essa riservata â lâonere di esaminare la posizione dellâoperatore controinteressato e di esprimere un giudizio compiuto e motivato circa la rilevanza (o irrilevanza) dei fatti dichiarati e di quelli successivamente emersi in ordine allâintegrità e allâaffidabilità professionale dellâaggiudicatario.
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