L’accesso agli atti presentato oltre il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione impedisce di fruire della dilazione del termine di impugnazione

A cura di Dott.ssa Marta Vitrini

Con sentenza n. 247/2025, il Tar Brescia ha affermato che, anche a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 36/2023 all’art. 120 c.p.a., continua a trovare applicazione l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’operatore economico che riceva notizia dell’esito della gara cui ha partecipato, ma che non abbia ricevuto la trasmissione di tutta la documentazione rilevante per proporre impugnativa, deve proporre istanza di accesso entro il termine perentorio di quindici giorni se intende beneficiare di un termine di impugnazione complessivo di quarantacinque giorni, derivante dalla sommatoria dell’ordinario termine di trenta giorni e quello aggiuntivo di quindici giorni.

Il Collegio, inoltre, ha precisato altresì che ai fini del computo del suddetto termine non va considerata la sospensione feriale, la quale, al contrario, è applicabile esclusivamente ai termini che hanno natura processuale: tale non è quello ulteriore di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accesso agli atti di gara, in quanto relativo ad un’attività procedimentale.

I fatti

Il Comune di Salò indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione comunale, scolastica e domiciliare, individuando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Partecipavano alla gara soli tre concorrenti: Fondazione Città di Salò, Dussmann Service S.r.l. ed Euroristorazione S.r.l. che, all’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche si sono visti attribuire, rispettivamente, 89.31, 88.67 e 88.10 punti.

Svolta altresì la verifica di anomalia delle relative offerte, la stazione appaltante disponeva l’esclusione della società Fondazione Citta di Salò, mentre riteneva congrua l’offerta della seconda classificata.

Di conseguenza, disponeva l’aggiudicazione nei confronti della Dussmann Service S.r.l., con la quale stipulava il relativo contratto di appalto in data 14.11.2024.

La vicenda contenziosa

La società Euroristorazione S.r.l., dapprima richiedeva la trasmissione di copia digitale della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica ed economica dell’operatore risultato aggiudicatario nonché di tutti gli altri documenti necessari al fine della difesa dei propri interessi legittimi (3.9.2024) ed in seguito impugnava innanzi al TAR Brescia il provvedimento di aggiudicazione.

La pronuncia del TAR Brescia

Il TAR Brescia ha dichiarato il ricorso irricevibile, in quanto la società ricorrente ha avuto notizia dell’esito della gara il 9.082024, ha presentato istanza di accesso in data 3.9.2024 (dunque oltre il termine di 15 giorni) ed ha infine provveduto a notificare il ricorso soltanto in data 10.10.24.

Il Collegio ha motivato tale decisione ricordando, in via preliminare, che l’attuale formulazione dell’articolo 120 comma 2 del c.p.a., a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 36/2023, fissa un termine di trenta giorni per proporre ricorso principale, incidentale, o per motivi aggiunti, avverso tutti gli atti indicati al comma 1 ( tra i quali sono ricompresi gli atti delle procedure di affidamento), che decorre a partire dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 90 del D.lgs. n. 36/2023, il quale a sua volta prescrive l’obbligo per la stazione appaltante di mettere a disposizione dei primi cinque classificati nella procedura i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione, nonché le offerte degli altri quattro concorrenti, oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice, recante la disciplina in tema di accesso agli atti di gara.

Successivamente, ha richiamato l’indirizzo giurisprudenziale formatosi prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2023 che ha modificato l’art. 120 c.p.a., ritenendolo tutt’ora applicabile: in particolare, secondo tale orientamento, l’operatore economico che riceva notizia dell’esito della gara cui ha partecipato, ma che non abbia ricevuto la trasmissione di tutta la documentazione rilevante per proporre impugnativa, dispone del termine di quindici giorni per proporre istanza di accesso e solo una tempestiva presentazione di tale richiesta gli consente di beneficiare di un termine di impugnazione complessivo di quarantacinque giorni, derivante dalla sommatoria dell’ordinario termine di giorni trenta a quello aggiuntivo di giorni quindici.

In altre parole dunque, secondo i giudici, in ossequio al principio di autoresponsabilità degli operatori, la tempestività della proposizione dell’istanza di accesso continua ad essere condizione imprescindibile per poter superare il termine di legge di trenta giorni per l’impugnazione, giacché tale soluzione risulta coerente con l’intento sotteso alla novella. Nello specifico, secondo il TAR Brescia, “il legislatore ha cercato di far coincidere la conoscenza del provvedimento con la conoscibilità dei vizi e, quindi, con la trasmissione degli atti, e ciò al fine di contemperare due esigenze in conflitto: ovverosia, da un lato, evitare il fenomeno dei cd. ricorsi “al buio” (proposti cioè senza conoscere ancora tutti gli atti della procedura) e, dall’altro, contenere rigorosamente i termini per la proposizione del gravame entro i limiti di legge, con individuazione di un “termine certo”, a soddisfazione dell’esigenza di stabilità dell’atto amministrativo e di certezza dei rapporti giuridici. In questa prospettiva la regola è, quindi, quella dell’impugnazione entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione; la possibilità di sommare a detto termine quello ulteriore di quindici giorni presuppone, quale condizione imprescindibile, la tempestività dell’istanza ostensiva”.

Ciò posto, per verificare se l’impugnazione della ricorrente potesse comunque essere considerata tempestiva grazie al beneficio della sospensione dei termini per il periodo feriale, il Collegio ha affrontato altresì quest’ultimo tema, concludendo però che “la sospensione feriale, che decorre dal primo agosto e termina il giorno trentuno è applicabile esclusivamente ai termini che hanno natura processuale: tale non è quello ulteriore di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accesso agli atti di gara, che, inerendo ad una attività procedimentale, è sottratto alla sospensione feriale”.

Di seguito il link per la consultazione della Sentenza:

TAR Brescia, sez. I, 27 marzo 2025, n. 247