Legittima l’esclusione dell’operatore economico in caso di mancata indicazione del CCNL

A cura di Dott.ssa Sara Vittoria Agnello

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2605, pubblicata in data 28 marzo 2025, ha affermato che l’omessa indicazione del CCNL applicato determina un’incompletezza dell’offerta tale da legittimare l’esclusione del concorrente non essendo possibile integrare ex post tale offerta mediante soccorso istruttorio.

I fatti di causa

La Società Valle Umbra Servizi S.p.A. indiceva una procedura aperta per l’affidamento di lavori consistenti nella realizzazione di una rete intelligente per la gestione sostenibile dell’infrastruttura acquedottistica nella Valle Umbra.

La vicenda contenziosa

La vicenda contenziosa trae origine dall’impugnazione, dinanzi al TAR Umbria, da parte di un operatore economico, del provvedimento con cui è stata disposta la sua esclusione dalla gara per aver presentato un’offerta economica carente: (i) da un lato dell’indicazione del contratto collettivo nazionale (CCNL) applicato; (ii) dall’altro della dichiarazione richiesta ai sensi dell’art. 91, co. 5, d.lgs. n. 36/2023 contenente l’impegno a rispettare le condizioni della stazione appaltante.

In particolare, il ricorrente sosteneva che la specificazione del CCNL concretamente applicato, lungi dal rappresentare un elemento essenziale dell’offerta, costituiva una mera precisazione la cui omissione sarebbe stata sanabile mediante soccorso istruttorio.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso ritenendo rilevante l’omessa indicazione nell’offerta economica del CCNL applicato essendo tale indicazione una componente essenziale dell’offerta stessa, tanto ai sensi della lex specialis di gara, quanto ai sensi della normativa vigente di cui al d.lgs. n. 36/2023.

L’operatore economico in questione, quindi, proponeva appello avverso tale pronuncia chiedendone la riforma.

La pronuncia del Consiglio di Stato 

Il Consiglio di Stato, riconoscendo a sua volta la legittimità dell’operato della stazione appaltante e l’incompletezza dell’offerta presentata, ha rigettato l’appello proposto.

In particolare, il Collegio ha riconosciuto che l’indicazione del CCNL applicato da ciascun operatore economico non sia un adempimento meramente formale, quanto piuttosto un elemento sostanziale e indefettibile dell’offerta economica.

Ciò sarebbe confermato da quanto previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 che sancisce l’obbligo per gli operatori economici di specificare il CCNL applicato al fine di verificare il rispetto dei minimi salariali e delle condizioni di tutela dei lavoratori. Tale disposizione, inoltre, è strettamente connessa con l’art. 41 del Codice a mente del quale nei documenti di gara devono essere indicati i costi della manodopera che vanno scorporati dall’importo assoggettato al ribasso.

Ciò posto, il Consiglio di Stato ritiene che non possa essere negata ai predetti articoli la natura di norme imperative inderogabili, di modo che l’omessa indicazione del CCNL applicato determina un’incompletezza dell’offerta economica tale da giustificare l’esclusione.

D’altro canto, una simile carenza non è sanabile mediante soccorso istruttorio considerato che ammettere la possibilità di ricorrere a quest’ultimo implicherebbe consentire una illegittima integrazione successiva dell’offerta che si porrebbe in violazione della par condicio tra i concorrenti.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha evidenziato che il CCNL applicato incide direttamente sul costo del lavoro e, di conseguenza, sulla valutazione di anomalia dell’offerta, ragion per cui non è sufficiente la mera e generica accettazione, da parte dell’operatore economico, delle condizioni fissate dalla lex specialis di gara.

Di seguito il link per la consultazione della Sentenza:

Consiglio di Stato, sez. V, 28 marzo 2025, n. 2605