Organismo di diritto pubblico, settori speciali e trasporto ferroviario ad alta velocità (da Urbanistica e Appalti, n. 3/2020)

Adriano Cavina | Nota a sentenza | TAR Roma, n. 11522/2019

Sul n. 3 della rivista Urbanistica e Appalti del 2020 è stato pubblicato l’approfondimento di Adriano Cavina sui temi in oggetto.

Di seguito, l’abstract del contributo, consultabile in versione integrale cliccando sul link in calce

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La sentenza in commento riveste particolare interesse per due ragioni. La prima è di natura
sistematica, in quanto viene affrontato il complesso e dibattuto tema della riconducibilità o meno
di un determinato ente (nella specie, Trenitalia S.p.a.) nella nozione di organismo di diritto pubblico. La
seconda attiene, invece, al carattere innovativo di una delle questioni esaminate: quella relativa
all’applicabilità o meno della disciplina sui settori speciali, ex art. 118, D.Lgs. n. 50/2016, al servizio di
trasporto ferroviario ad Alta Velocità, rispetto alla quale non si rinvengono specifici precedenti
giurisprudenziali.
Sul primo profilo, il T.A.R. Roma riconduce Trenitalia S.p.a. alla figura dell’organismo di diritto
pubblico, ritenendo a tal fine dirimente la sola finalità istitutiva dell’ente, volta al soddisfacimento
di esigenze di interesse generale, nella specie consistenti nella mobilità da assicurare ai cittadini;
senza invece attribuire la dovuta rilevanza anche alle modalità attraverso cui tali esigenze vengono
perseguite, che, ove caratterizzate da criteri di redditività tipici dell’imprenditore privato e con
assunzione del rischio di impresa, dovrebbero escludere la sussistenza dell’elemento negativo del
c.d. requisito teleologico (“non aventi carattere industriale o commerciale”) e, quindi, la qualificabilità
dell’ente in termini di organismo di diritto pubblico.
Rispetto alla seconda e innovativa questione, la sentenza offre poi interessanti spunti di riflessione
sulla esatta delimitazione del perimetro di operatività dell’art. 118 del Codice dei contratti pubblici,
relativo, come noto, ai servizi di trasporto. Il T.A.R., muovendo infatti da tale disposizione, ha ritenuto
che la disciplina sui settori speciali debba trovare applicazione anche con riferimento al trasporto
ferroviario ad Alta Velocità.

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Cavina_Urbanistica e appalti_03_2020