A cura di Avv.ta Maria Delia Mangiola
Con la recente sentenza n. 1786 del 6 marzo 2026, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dalla società Euroristorazione s.r.l. volto all’annullamento del provvedimento di aggiudicazione emesso in favore della controinteressata Camst dal Comune di Rivalta di Torino.
I giudici di Palazzo Spada hanno confermato la legittimità dell’affidamento, riconoscendo la possibilità per l’operatore economico di compensare i maggiori costi derivanti dal rinnovo del CCNL di settore attraverso la rimodulazione delle “spese generali” indicate in offerta.
Il caso di specie
La controversia trae origine dalla gara indetta dal Comune di Rivalta di Torino per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per una durata di tre anni.
Dopo un primo annullamento dell’aggiudicazione dovuto a carenze istruttorie nel sub-procedimento di verifica della congruità, la stazione appaltante ha rinnovato la verifica dell’anomalia, aggiudicando nuovamente l’appalto a Camst.
Euroristorazione s.r.l., seconda classificata, ha impugnato la nuova aggiudicazione, contestando, tra l’altro:
- la rimodulazione, operata dall’aggiudicataria, delle voci dell’offerta economica, e, in particolare, delle spese generali e dell’utile di impresa, che erano state entrambe ridotte al fine di assorbire i maggiori costi del lavoro derivanti dall’applicazione del CCNL sopravvenuto;
- la mancata indicazione, in maniera dettagliata ed analitica, da parte di Camst delle voci che compongono le “spese generali”, e, nello specifico, il “fondo imprevisti”.
Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso (sentenza n. 1239/2025), confermando la legittimità dell’operato della stazione appaltante. Euroristorazione ha, quindi, riproposto le medesime censure anche in sede di appello.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, ma ha natura globale e sintetica ed è volto ad accertare l’attendibilità complessiva dell’offerta.
In particolare, il Collegio ha chiarito che l’introduzione di nuovi minimi contrattuali – derivante dal rinnovo del CCNL di settore – rappresenta una sopravvenienza assimilabile alle sopravvenienze normative, poiché non è possibile per gli operatori economici conoscere ex ante né le tempistiche della stipula del nuovo CCNL né, soprattutto, l’entità degli aumenti pattuiti dalle organizzazioni sindacali.
Di conseguenza, a seguito della stipula di un nuovo CCNL, l’operatore economico può, in sede di verifica dell’anomalia, giustificare la sostenibilità della propria offerta rimodulandone le voci di costo di cui si compone (attingendo, ad esempio, alle somme accantonate per imprevisti ricomprese nelle “spese generali”), a condizione, però, che l’entità complessiva dell’offerta rimanga invariata e che l’incidenza delle spese generali sul totale resti comunque congrua (i.e., superiore al 15%).
Nel procedere alla suddetta rimodulazione, l’operatore economico non è neppure tenuto a dettagliare analiticamente le singole voci di costo che compongono le “spese generali”, salvo che ciò sia espressamente previsto dalla lex specialis o vi sia stata una specifica richiesta della stazione appaltante nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia.
Per tutte le ragioni suesposte, l’appello è stato respinto.
Di seguito il link per la consultazione della Sentenza: