A cura di Dott.ssa Sara Vittoria Agnello
Con sentenza n. 748, pubblicata in data 11 ottobre 2025, il TAR Marche ha evidenziato che il ricorso per lโaccesso allโofferta dellโoperatore economico risultato aggiudicatario di una commessa pubblica deve essere notificato entro il termine decadenziale di dieci giorni, decorrente questโultimo dalla comunicazione dellโaggiudicazione, anche nellโipotesi di ostensione parziale o, addirittura, assente.
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Il caso di specie
Con ricorso iscritto al R.G. n. 452/2025, la ricorrente ha adito il TAR Marche chiedendo lโaccesso allโofferta tecnica dellโimpresa risultata aggiudicataria della procedura di evidenzia pubblica indetta dalla Unione Montana dei Monti Azzurri per lโaffidamento della concessione della riscossione coattiva dei tributi degli enti locali, cui anche la ricorrente aveva partecipato.
In particolare, questโultima ha lamentato che, nonostante lโintervenuta aggiudicazione della commessa, la stazione appaltante avesse omesso, in violazione dellโart. 36, co.1, del d.lgs. n.36/2023, di rendere disponibili, sulla piattaforma telematica dellโente, gli atti della gara, compresa la documentazione versata in gara dallโoperatore economico aggiudicatario.
Per tale motivo, in data 30 maggio 2025 aveva formulato istanza di accesso alla suindicata documentazione, la quale era riscontrata in data 19 giugno 2025 con il provvedimento oggetto di impugnazione nel giudizio in questione.
In tale provvedimento, la stazione appaltante evidenziava che lโistanza formulata veniva accolta parzialmente e che, di conseguenza, la documentazione richiesta veniva trasmessa parzialmente oscurata.
La ricorrente ha quindi impugnato tale provvedimento lamentando una carenza di motivazione alla base della decisione di parziale oscuramento dellโofferta tecnica dellโaggiudicataria.
La decisione del TAR
Il TAR Marche, con la sentenza in commento, ha dichiarato la irricevibilitร del ricorso in questione per tardivitร dellโazione proposta, essendo stato il primo notificato oltre il termine di dieci giorni previsto dallโart. 36, co. 4, d.lgs. n. 36/2023.
In primo luogo, il giudice amministrativo ha evocato lโart. 36 del D.lgs. n. 36/2023 che disciplina la pubblicazione della documentazione dellโimpresa aggiudicataria di una commessa pubblica nonchรฉ il ricorso avverso le decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento di parti dellโofferta di tale impresa.
In particolare, il co. 4 di tale articolo prevede che il ricorso in questione deve essere notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dellโaggiudicazione.
Ebbene, il TAR Marche ha evidenziato che tanto il dato letterale della norma quanto lโintentio legis sono univoche nellโesprimere gli intenti acceleratori della nuova procedura di accesso, che, non a caso, รจ comunemente qualificato โsuper acceleratoโ o โipercompressoโ.
Dโaltro canto, sulla stessa linea si pone anche il comma 7 dellโart. 36, il quale prevede che โIl ricorso di cui al comma 4 รจ fissato d’ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metร di quelli di cui all’articolo 55 del codice di cui all’allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010 ed รจ deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall’udienza di discussione, e la cui motivazione puรฒ consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprieโ.
Si deve quindi optare per lโorientamento secondo cui il termine breve di dieci giorni si applica sempre, con decorrenza dalla comunicazione dellโaggiudicazione, anche laddove lโostensione sia parziale o, addirittura, assente, posto che ciรฒ equivale nella sostanza ad una decisione implicita di oscuramento totale.
Qualora, infatti, la s.a. pubblicasse unโofferta completamente oscurata, sarebbe pacifico, giusto il tenore della norma, lโimmediato decorso della decade normativamente prevista.
Pertanto, nella sostanzialmente analoga (sotto il profilo dellโinteresse conoscitivo del ricorrente) situazione di mancata pubblicazione dellโofferta, va ritenuto, per coerenza, analogamente operante il medesimo termine decadenziale.
La diversa opzione, secondo cui il termine di dieci giorni decorrerebbe dalla comunicazione delle decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento delle offerte, comporterebbe lo spostamento ad nutum in avanti del termine di avvio del rito โsuper acceleratoโ, secondo le variabili decisioni dellโamministrazione, autonome, o di reazione, ad altrettanto variabili decisioni della parte istante e poi ricorrente. Ne discenderebbe la frustrazione degli intenti acceleratori del legislatore con riflessi sulla durata dellโintera procedura di appalto, nella quale lโincidente di accesso si attivasse.
Difatti, lโesito sarebbe la disponibilitร in capo alle parti di un termine processuale, viceversa da ritenersi, indisponibile.
Ebbene, nel caso di specie, essendo stato notificato il ricorso oltre il termine decadenziale di dieci giorni il ricorso รจ stato ritenuto irricevibile in quanto tardivo.
TAR Ancona, sez. I, 11 ottobre 2025, n. 748