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A cura di Dott.ssa Sara Vittoria Agnello

Con sentenza n. 748, pubblicata in data 11 ottobre 2025, il TAR Marche ha evidenziato che il ricorso per lโ€™accesso allโ€™offerta dellโ€™operatore economico risultato aggiudicatario di una commessa pubblica deve essere notificato entro il termine decadenziale di dieci giorni, decorrente questโ€™ultimo dalla comunicazione dellโ€™aggiudicazione, anche nellโ€™ipotesi di ostensione parziale o, addirittura, assente.

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Il caso di specie

Con ricorso iscritto al R.G. n. 452/2025, la ricorrente ha adito il TAR Marche chiedendo lโ€™accesso allโ€™offerta tecnica dellโ€™impresa risultata aggiudicataria della procedura di evidenzia pubblica indetta dalla Unione Montana dei Monti Azzurri per lโ€™affidamento della concessione della riscossione coattiva dei tributi degli enti locali, cui anche la ricorrente aveva partecipato.

In particolare, questโ€™ultima ha lamentato che, nonostante lโ€™intervenuta aggiudicazione della commessa, la stazione appaltante avesse omesso, in violazione dellโ€™art. 36, co.1, del d.lgs. n.36/2023, di rendere disponibili, sulla piattaforma telematica dellโ€™ente, gli atti della gara, compresa la documentazione versata in gara dallโ€™operatore economico aggiudicatario.

Per tale motivo, in data 30 maggio 2025 aveva formulato istanza di accesso alla suindicata documentazione, la quale era riscontrata in data 19 giugno 2025 con il provvedimento oggetto di impugnazione nel giudizio in questione.

In tale provvedimento, la stazione appaltante evidenziava che lโ€™istanza formulata veniva accolta parzialmente e che, di conseguenza, la documentazione richiesta veniva trasmessa parzialmente oscurata.

La ricorrente ha quindi impugnato tale provvedimento lamentando una carenza di motivazione alla base della decisione di parziale oscuramento dellโ€™offerta tecnica dellโ€™aggiudicataria.

 

La decisione del TAR

Il TAR Marche, con la sentenza in commento, ha dichiarato la irricevibilitร  del ricorso in questione per tardivitร  dellโ€™azione proposta, essendo stato il primo notificato oltre il termine di dieci giorni previsto dallโ€™art. 36, co. 4, d.lgs. n. 36/2023.

In primo luogo, il giudice amministrativo ha evocato lโ€™art. 36 del D.lgs. n. 36/2023 che disciplina la pubblicazione della documentazione dellโ€™impresa aggiudicataria di una commessa pubblica nonchรฉ il ricorso avverso le decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento di parti dellโ€™offerta di tale impresa.

In particolare, il co. 4 di tale articolo prevede che il ricorso in questione deve essere notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dellโ€™aggiudicazione.

Ebbene, il TAR Marche ha evidenziato che tanto il dato letterale della norma quanto lโ€™intentio legis sono univoche nellโ€™esprimere gli intenti acceleratori della nuova procedura di accesso, che, non a caso, รจ comunemente qualificato โ€œsuper acceleratoโ€ o โ€œipercompressoโ€.

Dโ€™altro canto, sulla stessa linea si pone anche il comma 7 dellโ€™art. 36, il quale prevede che โ€œIl ricorso di cui al comma 4 รจ fissato d’ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metร  di quelli di cui all’articolo 55 del codice di cui all’allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010 ed รจ deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall’udienza di discussione, e la cui motivazione puรฒ consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprieโ€.

Si deve quindi optare per lโ€™orientamento secondo cui il termine breve di dieci giorni si applica sempre, con decorrenza dalla comunicazione dellโ€™aggiudicazione, anche laddove lโ€™ostensione sia parziale o, addirittura, assente, posto che ciรฒ equivale nella sostanza ad una decisione implicita di oscuramento totale.

Qualora, infatti, la s.a. pubblicasse unโ€™offerta completamente oscurata, sarebbe pacifico, giusto il tenore della norma, lโ€™immediato decorso della decade normativamente prevista.

Pertanto, nella sostanzialmente analoga (sotto il profilo dellโ€™interesse conoscitivo del ricorrente) situazione di mancata pubblicazione dellโ€™offerta, va ritenuto, per coerenza, analogamente operante il medesimo termine decadenziale.

 

La diversa opzione, secondo cui il termine di dieci giorni decorrerebbe dalla comunicazione delle decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento delle offerte, comporterebbe lo spostamento ad nutum in avanti del termine di avvio del rito โ€œsuper acceleratoโ€, secondo le variabili decisioni dellโ€™amministrazione, autonome, o di reazione, ad altrettanto variabili decisioni della parte istante e poi ricorrente. Ne discenderebbe la frustrazione degli intenti acceleratori del legislatore con riflessi sulla durata dellโ€™intera procedura di appalto, nella quale lโ€™incidente di accesso si attivasse.

Difatti, lโ€™esito sarebbe la disponibilitร  in capo alle parti di un termine processuale, viceversa da ritenersi, indisponibile.

Ebbene, nel caso di specie, essendo stato notificato il ricorso oltre il termine decadenziale di dieci giorni il ricorso รจ stato ritenuto irricevibile in quanto tardivo.

 

TAR Ancona, sez. I, 11 ottobre 2025, n. 748